servitù e errate indicazioni perizia

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  • Ultimo messaggio 07 marzo 2020
leleio pubblicato 05 marzo 2020

Buongiorno,

 

dopo aver visionato un immobile e la relativa perizia ho notato due aspetti che non tornavano: una subparticella che fa parte del lotto è indicata nella descrizione della perizia in un luogo diverso rispetto a quello che compare nella cartografia catastale allegata, ed inoltre appare evidente una servitù di passo in un resede che viene definito esclusivo, servitù da nessuna parte indicata.

Ho scritto al delegato, che in un primo tempo mi dice che dovrei chiedere alla CTU (perizia di 8 annai fa) e su mia insistenza risponde poi così:

 

in merito alle questioni sollevate, Le ricordo definitivamente che la presente è una vendita forzata, con gli effetti previsti dagli artt. 2919 e ss. del Codice Civile.  

Che significa?

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2020

La risposta del delegato è formalmente corretta, anche se, ci rendiamo conto, poco appagante.

Invero, l’art. 2919 c.c. prescrive che la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione.

Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

Questo vuol dire, per restare alla servitù gravante sul bene posto in vendita, che se essa non risulta trascritta non sarà opponibile all’acquirente.

Invero, la Corte di Cassazione anche recentemente ha affermato che “Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde"” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019)

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