SEQUESTRO IMMOBILE ASSEGNATO DALLA CASSAZIONE PER REATO TRIBUTARIO/FALLIMENTO SOCIETA' PROPRIETARIA

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  • Ultimo messaggio 12 febbraio 2022
ferste pubblicato 10 febbraio 2022

Presento il caso di un immobile e garage (stessa particella) nel quale sono stati trascritti ben 3 provvedimenti di assegnazione in godimento della casa familiare: il primo del 2017 del Tribunale Ordinario di Volontaria Giurisdizione; il secondo del 2019 della Corte di Appello 1° sezione civile; il terzo della Corte di Cassazione del 2021 che rafforza i precedenti: "e’ GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE CHE L’ART. 337 SEXIES COD. CIV.  NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE “IL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE e’ ATTRIBUITO TENENDO PRIORITARIAMENTE CONTO DELL’INTERESSE DEI FIGLI” HA UNA RATIO DI PROTEZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI, TUTELANDONE L’INTERESSE A PERMANERE NELL’AMBIENTE DOMESTICO IN CUI SONO CRESCIUTI, PER MANTENERE LE CONSUETUDINI DI VITA E LE RELAZIONI CHE IN ESSO SI RADICANO (CASS. 2013, N. 21334). L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E’ CONDIZIONATA SOLTANTO ALL’INTERESSE DEI FIGLI, ESSENDO SCOMPARSO IL CRITERIO PREFERENZIALE COSTITUITO DALL’AFFIDAMENTO DELLA PROLE, A FRONTE DEL SUPERAMENTO, DELL’AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE IN FAVORE DELLA SCELTA, DI REGOLA, DELL’AFFIDO CONDIVISO (CORTE COST. 30/7/2008, N. 308). QUESTA CORTE HA RIBADITO CHE LA SCELTA CUI IL GIUDICE E’ CHIAMATO NON PUÒ PRESCINDERE DALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI O DALLA CONVIVENZA CON I FIGLI MAGGIORENNI NON ANCORA AUTOSUFFICIENTI E CHE SUDDETTA SCELTA NON PUÒ ESSERE CONDIZIONATA DALLA PONDERAZIONE TRA GLI INTERESSI DI NATURA SOLO ECONOMICA DEI CONIUGI E TANTO MENO DEGLI STESSI FIGLI, IN CUI NON ENTRINO IN GIOCO LE ESIGENZE DELLA PERMANENZA DI QUESTI ULTIMI NEL QUOTIDIANO LORO HABITAT DOMESTICO INTESO COME CENTRO DELLA VITA E DEGLI AFFETTI DEI MEDESIMI  (CASS., 22/11/2010, N. 23591). INoltre VA RICHIAMATO L’ULTERIORE PRINCIPIO AFFERMATO DA QUESTA CORTE SECONDO CUI AI SENSI DELL’ART. 6, CO. 6, L. N. 898/1970, NEL TESTO SOSTITUITO DALL’ART. 11 DELLA L. N. 74/1987, IL PROVVedimento GIUDIZIALE DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO, AVENDO PER DEFINIZIONE DATA CERTA, E’ OPPONIBILE, ANCORCHE’ NON TRASCRITTO, AL TERZO ACQUIRENTE IN DATA SUCCESSIVA PER NOVE ANNI DALLA DATA DELL’ASSEGNAZIONE, OVVERO – MA SOLO OVE IL TITOLO SIA STATO IN PRECEDENZA TRASCRITTO – ANCHE OLTRE I NOVE ANNI. TALE OPPONIBILITA’ CONSERVA IL SUO VALORE FINCHE’ PERDURI L’EFFICACIA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE, COSTITUENTE IL TITOLO IN FORZA DEL QUALE IL CONIUGE, CHE NON SIA TITOLARE DI UN DIRITTO REALE O PERSONALE DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE, ACQUISISCE IL DIRITTO DI OCCUPARLO, IN QUANTO AFFIDATARIO DI FIGLI MINORI O CONVIVENTE CON FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI (CASS., SEZ. U., 26/7/2002, N. 11096; CASS., 19/6/2005, N. 12296; CASS., 3/3/2006, N. 4719). 

L'immobile è intestato ad una società di diritto inglese che l'ha acquisito da una precedente società italiana ad un mero prezzo di favore (decisamente al di sotto del valore OMI) e nel cui contratto di vendita non si riportano le modalità di pagamento. Questa società inglese all'epoca dell'acquisto aveva una sede di rappresentanza in Italia ed era inizialmente intestata (in Italia) ad un tizio che è stato condannato per bacarotta fraudolenta. Tuttavia, 2 mesi dopo l'acquisto avvenuto fine 2015 (e ben 2 anni prima della condanna) la società inglese (in Italia) viene intestata al figlio dell'Amministratore unico e proprietario della società preccedentemente proprietaria nella primavera 2016. Insomma, una sorta di trasferimento di beni tra società intestati a familiari. La società di rappresentanza italiana della società inglese viene chiusa nel 2020. 

La questione che portiamo all'attenzione è la seguente. Non siamo al corrente dello stato della società inglese. E' attiva, ma è stata più volte "minacciata" dal Registro imprese inglese di chiusura per la mancanza di effettuazione dei dovuti impegni tributari e di presentazione del bilancio. In Italia questa società non è più esistente.

Se la società proprietaria di un immobile assegnato dalla Corte di cassazione per i motivi trascritti, fallisce oppure commette reati tributari, l'immobile può essere sequestrato anche se assegnato e occupato da persone che niente hanno a che fare con i reati che inducono all'esecuzione del sequestro? Esiste giurisprudenza in materia? Gli assegnatari che diritti hanno?

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

Si tratta di un problema delicato, di cui ci siamo già occupati in questo forum, ma è opportuno riparlarne perché fonte di frequenti incertezze.

L'art. 55 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafiaprevede che  il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata, mentre provoca il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è in corso; conseguentemente la successiva confisca implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi  (art. 45) e determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;

Questa disciplina non vale solo per le confische ma anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992 (a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017).

L'art. 55 Codice antimafia, ad oggi, non risulta, applicabile ai sequestri ordinari, cioè funzionali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p.

Così sembra esprimersi la più recente giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta.

Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che “La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"”.

In definitiva, siamo dell’avviso per cui nel caso prospettato, se il pignoramento o l’ipoteca sono precedenti al sequestro, esso potrà essere cancellato poiché recessivo.

Ricordiamo infine che da ultimo l’applicazione delle norme del codice antimafia è stata ritenuta applicabile anche alle confische (e quindi anche ai preliminari sequestri) disposte sulla base di norme che si trovano al di fuori del codice penale (nel caso di specie si trattava di una confisca per reati tributari) da Cass. Pen., sez. III, 2.11.2021, n. 39201

Traendo le fila del discorso sin qui svolto, siamo dell'avviso per cui la buona fede dell'assegnatario e la priorità rispetto al sequestro del provvedimento di assegnazione impediranno che esso sia travolto da un eventuale sequestro.

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