Sanare immobile aggiudicato in asta

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  • Ultimo messaggio 02 maggio 2022
cashis_matt pubblicato 30 aprile 2022

Buongiorno,

sto valutando di partecipare ad un asta e finanziarmi con un mutuo.

Sulla casa ci sono lievi difformità che (da perizia) possono essere sanate presentando una normale scia in comune.

Ora, ho trovato la banca che mi concede il mutuo ma ovviamente ho ricevuto solo delibera reddituale non sull'immobile stesso. Su quest'ultimo potrò avere la delibera solo una volta aggiudicato.

La mia paura è che io possa in seguito avere dei problemi con l'ottenimento del mutuo. So benissimo che è molto a discrezione delle banche. Mi è stato detto dallo stesso consulente finanziario che potrebbero verificarsi 2 cose:

- banca valuta l'immobile e scomputa il valore dell'eventuale difformità dalla stima totale e mi conceda direttamente il mutuo

- nel secondo caso viene richiesta una consessione in sanatoria

Vi ritrovate con quanto scritto sopra? Questo perchè nel primo caso non avrei problemi, nel secondo invece si.

Ma a questo punto la domanda è una: una volta aggiudicato l'immobile, sarebbe possibile sanarlo non essendo ancora proprietario effettivo ma avendo solo atto di aggiudicazione? è un titolo valido?

 

Grazie

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robertomartignone pubblicato 30 aprile 2022

Con il solo verbale di aggiudicazione nulla può fare , Le occorre il decreto di trasferimento . Ciò che Le ha detto la banca è tutto corretto .

cashis_matt pubblicato 30 aprile 2022

grazie Roberto per la risposta.

Ma per avere il decreto di trasferimento devo aver pagato. Per pagare mi occorre il mutuo. Il cerchio si chiude...

Quindi quello che ha detto la banca non è propriamente giusto, o meglio non è giusto per la mia situazione, perchè nel caso si configuri quanto descritto nel 2 punto (sanatoria prima del mutuo) non potendo pagare io perderei l'asta, con annesse conseguenze.

robertomartignone pubblicato 30 aprile 2022

Purtroppo è esattamente cosi' , situazione paradossale piuttosto comune , il forum è pieno di casi simili . Le consiglio di parlare con la banca e di farsi fare una predelibera , sempre che sia possibile in modo da avere un minimo di sicurezza .

cashis_matt pubblicato 30 aprile 2022

grazie roberto

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

Il nostro suggerimento è dunque quello di ottenere dalla banca un preliminare di mutuo condizionato all’aggiudicazione.

robertomartignone pubblicato 02 maggio 2022

Appunto una predelibera 

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