Saldo e stralcio debitore irreperibile

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2021
Missy pubblicato 23 aprile 2021

Spettabile Asta Legale,

mi scuso innanzitutto qualora il mio quesito fosse già stato posto.
Vado a spiegare: vorrei acquistare un immobile pignorato e destinato all'asta (non ancora fissata - delegato alla vendita nominato dal G.E.), raggiungendo un accordo saldo e stralcio con l'unica parte creditrice (banca), la quale si è detta ben disposta a concludere l'accordo.
Il debitore/esecutato ha eletto domicilio e residenza come previsto dalla normativa ma, allo stato dei fatti, risulta irreperibile, nonostante sia stato tentanto più volte di entrarvi in contatto.
Le mie domande sono dunque le seguenti:

a) può il creditore comunicare al debitore, a mezzo A/R, l'intenzione di voler concludere tale accordo pre-asta, con la chiara intenzione di ottenere una risposta formale da parte dell'esecutato?

b) Qualora la comunicazione di cui sopra possa essere inviata, in caso di mancata risposta da parte dell'esecutato, può il creditore dare comunque luogo all'accordo? (Sulla falsariga di un silenzio assenso).

c) Più in generale: in caso di irreperibilità dell'esecutato con residenza e domicilio regolarmente eletti, quali sono le falcoltà di cui dispone il creditore per raggiungere la soddisfazione del proprio credito prima dell'asta?

Ringranzio anticipatamente per la vostra cortese risposta.

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2021

La risposta ai dubbi sollevati deve partire dalla premessa per cui nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e debitore, prospettando loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

Tuttavia si tratta di un procedimento rispetto al quale gli interlocutori non hanno nessun obbligo, neppure quello di rispondere, con la conseguenza che se il debitore resta silente non resta che prenderne atto.

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