Buongiorno a tutti. Mi ponevo la seguente questione: in un'esecuzione immobiliare che constava originariamente di tre lotti di vendita sono stati fatti i primi tre esperimenti previsti nell'ordinanza originaria. Essendo andati tutti e tre deserti, il il G.E. ha emesso nuova ordinanza. Poiché il lotto n. 3 partiva da una base d'asta inferiore rispetto agli altri due, alla terza asta si era già deprezzato parecchio pertanto il G.E. nella nuova ordinanza ha accorpato il lotto n. 3 al lotto n. 1, dopo il parere favorevole del CTU. Soltanto che il lotto n. 1 prevedeva un rilancio minimo, in caso di gara, pari ad € 1.300,00 mentre il lotto 3 prevedeva un rilancio minimo di € 500,00. Essendo adesso stati accorpati i due lotti, quale dovrà essere indicato come rilancio minimo? Non credo che dovranno essere sommati i due rilanci e mi sembrerebbe strano dover assorbire il rilancio più basso in quello superiore, quindi quale rilancio minimo andrà indicato?
Grazie in anticipo per le risposte.