Rlancio minimo in caso di accorpamento di lotti

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  • Ultimo messaggio 16 marzo 2022
luigis pubblicato 11 marzo 2022

Buongiorno a tutti. Mi ponevo la seguente questione: in un'esecuzione immobiliare che constava originariamente di tre lotti di vendita sono stati fatti i primi tre esperimenti previsti nell'ordinanza originaria. Essendo andati tutti e tre deserti, il il G.E. ha emesso nuova ordinanza. Poiché il lotto n. 3 partiva da una base d'asta inferiore rispetto agli altri due, alla terza asta si era già deprezzato parecchio pertanto il G.E. nella nuova ordinanza ha accorpato il lotto n. 3 al lotto n. 1, dopo il parere favorevole del CTU. Soltanto che il lotto n. 1 prevedeva un rilancio minimo, in caso di gara, pari ad € 1.300,00 mentre il lotto 3 prevedeva un rilancio minimo di € 500,00. Essendo adesso stati accorpati i due lotti, quale dovrà essere indicato come rilancio minimo? Non credo che dovranno essere sommati i due rilanci e mi sembrerebbe strano dover assorbire il rilancio più basso in quello superiore, quindi quale rilancio minimo andrà indicato?

Grazie in anticipo per le risposte.

inexecutivis pubblicato 16 marzo 2022

difficile rispondere alla domanda. Occorrerebbe leggere l'avviso di vendita e verificare cosa è stato previsto a questo proposito. in ogni caso, al momento dell'apertura delle buste se vi è incertezza si potranno chiedere delucidazioni al professionista delegato, il quale certamente le fornirà.

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