Rivendicazione successiva al decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 24 dicembre 2021
max79 pubblicato 24 novembre 2020

Buongiorno,

da circa un anno sono proprietario di un immobile e relativi terreni tramite aggiudicazione di un lotto relativo ad un asta fallimentare al secondo incanto (fallimento del 2017, decreto di trasferimento agosto 2019)

A luglio 2020 ho ricevuto una raccomandata in cui l'Avv. X per conto del Sig. Y..

rivendica la proprietà di alcune piantagioni già impiantate nel terreno all'epoca della vendita e, in virtu dell'indebito arricchimento percepito, chiede la ripetizione in favore del Sig Y di quanto di sua spettanza o, in alternativa, al pagamento del valore di tali piantagioni.

questo recita la lettera.  

 

Dalla perizia del tribunale non risulta nulla a tal proposito.  

Non ho risposto alla raccomandata e ne è arrivata una seconda in cui viene fissato un incontro presso un organismo d conciliazione.

 

Esistono titoli per fare questo tipo di rivendicazioni dopo il decreto di trasferimento?

Vorrei evitare di prestare il fianco ad un probabile "furbo", ma allo stesso tempo come posso tutelarmi?

Ringrazio in anticipo Max

 

 

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inexecutivis pubblicato 28 novembre 2020

Pr rispondere all’interrogativo formulato dobbiamo partire dalla preliminare considerazione per cui a norma dell’art. 2912 c.c. il pignoramento della cosa principale comprende automaticamente anche le pertinenze gli accessori ed i frutti della cosa pignorata, sebbene non menzionati nell’atto di pignoramento.

Inoltre, a norma dell’art. 934, qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

L’art. 936 specifica inoltre che quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle, e se preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Non ci pare dunque che sussistano i presupposti per una evizione.

In ogni caso, se l’acquirente dovesse subire l’evizione parziale della cosa, troverà applicazione l’art. 2921, a norma del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.

Peraltro, l'acquirente non può in alcun caso ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile; egli potrà agire per arricchimento senza causa verso il debitore o verso il terzo che ha esperito vittoriosamente l'evizione: infatti, il primo ha pagato debiti con denaro altrui, mentre il secondo, in virtù dell'effetto purgativo della vendita, ha evitto un bene libero da vincoli che gli erano opponibili.

max79 pubblicato 20 dicembre 2021

Buongiorno,

a distanza di quasi un anno, a seguito della prima lettera e della successiva richiesta di conciliazione, a cui non ho partecipato trovando ingiuste le richieste avanzate, ho ricevuto una citazione in giudizio nella quale vengono riportati elementi che definiscono meglio il quadro.

La Vs. risposta è stata chiara ed esaustiva. Alla luce di ulteriori elementi definiti nella citazione vorrei chiedere, se possibile, un'ulteriore valutazione o comunque suggerimento che possa aiutarmi a definire una strategia, ho l'impressione di essere di fronte ad uno di quegli episodi "all'italiana" in cui si perde sempre..

 

Entrando nel merito della causa:

Sig. Y si avvale di patrocinio gratuito. In virtù della proprità delle piantagioni impiantate nel terreno in data 2008, al tempo proprietà dall'azienda fallita in cui la di lui moglie(ora exmoglie) ricopriva un ruolo societario chiede:

in via principale:

- accertare e dichiarare la proprietà del sig Y

- accertare l'effettiva presenza delle piantagioni... e per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto del Sig. Y di poterne disporre in modo pieno ed esclusivo

- condannare a riconsegnare...

oppure, in subordine:

- condannare a risarcire Y, ex.2043, il danno patito pari al valore dei beni rivendicati €x0000

- condannare, in ogni caso al risarcimento del danno a Y per la perdita subita dal 2019 in termini di impossibilità a beneficiare del godimento delle piantagioni, in particolare dei frutti, potenziale fonte di profitto

ulteriore subordine:

- condannare a corrispondere a Y, a titolo di indebito arricchimento dovuto all'utilizzo in particolare dell'appropriazione dei frutti funte di incremnto di valore e ulkteriore guadagno

- in ogni caso vittoria di spese di lite.

Avv. X fornirà prova della proprietà delle piantagioni e menziona il nominativo dei due operai coinvolti nella piantumazione nel 2008.

 

Valutando la questione sotto il profilo della convenienza, senza entrare nel merito della causa: Sig. Y è nullatenente e si avvale del patrocinio gratuito, nella migliore delle ipotesi, vittoria 100%, dovrò affrontare le spese del mio avvocato e probabilmente contribuire alle spese processuali, visto le condizioni della controparte (ipotizzo 5000€ complessivi), in compenso avrò un titolo con il quale rivalermi ma con un nullatenente non vale un granchè. Negli altri casi, gli importi con cui dovrò confrontarmi saranno sicuramente superiori, la cui conoscenza a priori mi avrebbe portato a non partecipare all'asta fallimentare. 

 

Trovo preziosa ogni valutazione e ringrazio per la disponibilità 

Max

 

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2021

Confermiamo la risposta che abbiamo precedentemente offerto. Non le resta che affidarsi ad un legale.

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