rinunicia alla aggiudicazioe

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  • Ultimo messaggio 13 gennaio 2021
alessandrolacomba pubblicato 11 gennaio 2021

Buongiorno a tutti, avevo bisogno di informazioni sulla possibilità di rinuniciare alla aggiudicazione in asta di un immobile.

Mi sono aggiudcato un immobile in asta nel gennaio 2020 il saldo del prezzo doveva avvenire entro aprile 2020, causa COVID ad oggi non sappiamo ancora quando si potrà procedere. L'immobile risulta detenuto, quale 1 casa dall'esecutato, peraltro ultra settantene con malattia grave.

Per pagare il prezzo del bene, oltre ad una parte ottenuta con un mutuo, la maggior parte sarebbe derivava dalla vendita della mia casa.

Viste le enormi difficoltà dovute al COVID 19 il mio acquirente ha rinunciato all'acquisto. L'immobile risulta, come suindicato, occupato e con il blocco degli sfratti e delle procedure esecutive sino al 30 giugno 2021 è ormai scemato il mio interesse a comprarlo per due diverse motivazioni, l'incertezza dell'acquisizione e la impossibilità di avere la liquidità causa mancata vendita.

Atendo Vostre risposte Vi ringrazio in anticipo 

Francesco Zeppilli

 

inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2021

La risposta al quesito deve essere negativa. Invero, ai sensi dell’art. 571, primo comma c.p.c., l'offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

Analoga conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 587 c.p.c., a mente del quale qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.

La norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto.

L’art. 177 disp. att. c.p.c. dispone poi che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita.

Dunque, il mancato versamento del saldo prezzo determina:

la decadenza dell’aggiudicatario;

la perdita della cauzione;

la celebrazione di una nuova vendita;

la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e quello di aggiudicazione, detratta la cauzione incamerata dalla procedura. Supponiamo, ad esempio che tizio, aggiudicatario per 100, non versi e che il Giudice, nel dichiararne la decadenza, abbia trattenuto la cauzione pari a 10. Se il bene verrà successivamente aggiudicato a 75, tizio sarà condannato al pagamento di 100, meno 10, meno 75, cioè 15.

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