inexecutivis
pubblicato
21 maggio 2021
Per comprendere le conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..
L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del
G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.
È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.
Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.
Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).
Questa disciplina non può subire conseguenze se il mancato versamento del saldo dipende da errori del ctu, poichè così argomentando arriveremmo alla conseguenza per cui gli errori del ctu graverebbero sul ceto creditorio. Dunque sarà l'aggiudicatario decaduto che, se ne sussistono i presupposti, varà valere le sue ragioni nei confronti dello stimatore.