Rinuncia al saldo per errata ctu

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  • Ultimo messaggio 21 maggio 2021
fabriziofragasso pubblicato 20 maggio 2021

Buongiorno

la presente per richiedere informazioni sulla rinuncia di un immobile vinto ad un asta senza incanto (tribunale fallimentare) ai primi del 2021, entro il termine posto per saldare l immobile  causa errata perizia del CTU. è possibile rinunciare allo stesso perdendo l'anticipo già versato ma senza incorrere poi nell’art. 177 disp. att. c.p.c. che dispone che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita? e il ctu cosa rischia pur avendo sbagliato in buona fede?

ringrazio in anticipo 

Fabrizio

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

Per comprendere le conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del

G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).

Questa disciplina non può subire conseguenze se il mancato versamento del saldo dipende da errori del ctu, poichè così argomentando arriveremmo alla conseguenza per cui gli errori del ctu graverebbero sul ceto creditorio. Dunque sarà l'aggiudicatario decaduto che, se ne sussistono i presupposti, varà valere le sue ragioni nei confronti dello stimatore.

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