Rinuncia ai benefici prima casa dopo 3 anni dal trasferimento della residenza

  • 961 Viste
  • Ultimo messaggio 04 novembre 2021
19ciccio89 pubblicato 18 luglio 2020

 Buonasera,

ho un quesito per voi:

Ho acquistato un appartamento a Milano ad ottobre 2016 con beneficio prima casa, nel 2017 ho trasferito la residenza. Ora ho l'opportunità di cambiare città e regione, spostando di nuovo la residenza e ho necessità di acquistare un'altra casa. Per beneficiare di nuovo delle agevolazioni prima casa sul nuovo immobile (senza vendere) è possibile versare le imposte che avrei dovuto versare nel 2016 se non avessi acquistato come prima casa? Qual è l'iter da seguire e che tempistiche ?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Per rispondere compiutamente alla domanda formulata occorre premettere che a norma del comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente decade dai benefici fiscali legati all'acquisto della "prima casa" in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto.

Le medesima disposizione prevede che la decadenza non si verifica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Come si vede, però, nel caso di rivendita del bene entro il quinquennio il legislatore non si accontenta di un nuovo acquisto compiuto entro l'anno alle stese condizioni in cui si è acquistato il primo immobile, ma richiede un quid pluris, rappresentato dal fatto che quell'immobile sia adibito dal contribuente ad abitazione principale.

Che questa sia la corretta interpretazione del dato normativo è stato confermato dalla corte costituzionale, con l'ordinanza n. 46 del 13.2.2009, nella quale si è affermato che la situazione di chi effettua il "primo acquisto" non sia "omogenea rispetto a quella di chi effettua il secondo acquisto", poiché il legislatore, con il citato ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa "ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale", eccezione che ha inteso subordinare ad una condizione "diversa e piú restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile".

savy pubblicato 30 luglio 2020

Buongiorno a beneficio di tutti sono a chiedere se il quid pluris previsto dal legislatore che rende disomogenei gli obblighi cui dovrebbe sottostare chi effettua " il secondo acquisto " rispetto a chi effettua " il primo acquisto" sono previsti anche nel caso in cui il contribuente vende l' immobile pre posseduto acquistato con i benefici "prima casa" dopo il quinquennio? E nel caso in cui il contribuente che effettua il "secondo acquisto" si impegna a rivendere il "primo acquisto" entro un anno, a quali obblighi dovrà sottostare per richiedere i benefici prima casa ? Vi sono obblighi ulteriori e/o diversi se vi è un credito di imposta? sia nel caso la vendita avvenga nel quinquennio che nel caso la vendita avvenga oltre il quinquennio Grazie

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente alle diverse domande formulate.

Osserviamo preliminarmente che, spirato il quinquennio, la situazione in cui versa il contribuente ritorna ad essere quella originaria, sicché può riacquistare con i benefici prima casa alle condizioni ordinarie, per cui è sufficiente che trasferisca la residenza all’interno de comune, e non anche all’interno dell’immobile acquistato, Questo ulteriore vincolo, è infatti previsto dal comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131esclusivamente nell’ambito di un acquisto seguente ad una vendita infraquinquennale.

A proposito del credito d’imposta, l’art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni indicate dal d.P.R. 26.4.1986, n. 131 per usufruire delle agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Infine, l’art. 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

savy pubblicato 05 agosto 2020

Buongiorno grazie mille per la risposta, quindi l'unica variabile che modifica gli obblighi, in tema di trasferimento della residenza, cui dovrebbe sottostare l'acquirente di una casa con i benefici "Prima casa", è la rivendita infra quinquennale ? Eventuali crediti di imposta o eventuali impegni a rivendere entro un anno non sono variabili che modificano gli obblighi relativi al trasferimento della residenza? Grazie

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

eventuali impegni non modificano gli obblighi. La casa preposseduta (acquistata con i benefici prima casa) deve essere venduta entro l'anno.

savio pubblicato 31 ottobre 2021

Buongiorno

Infine, l’art. 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Perdonate a differenza di quanto scrivete più sopra, appena ritrascritto e sottolineato,  rileggendo la circolare  27/E 2016 salvo errori  l'estensione non si appplicherebbe  nel caso in cui  l’acquirente sia già titolare di altra abitazione,nel medesimo comune  acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”.?

 

inexecutivis pubblicato 04 novembre 2021

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

L’art. 1 comma 55 L. 28/12/2015, n. 208 ha aggiunto al comma 4 un comma 4-bis, il quale prevede che “L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto”.

Questo significa che non potrà godere dei benefici fiscali colui il quale sia già titolare di altra abitazione, in qualunque comune, acquistata con i benefici della prima casa.

La circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, ha specificato che l’agevolazione non spetta se si è titolari di altra abitazione, acquistata senza benefici, nel medesimo comune dove si trova l’immobile, poiché in questo caso non sarebbe rispettato il requisito di cui alla let. B) della nota d-bis.

È evidente quindi che se un soggetto è titolare di altra casa di abitazione acquistata senza godere dei benefici in un comune diverso da quello in cui intende acquistare con i benefici prima casa, prima come oggi potrà godere del citato beneficio.

Close