rimedi per la sospensione operazioni di vendita procedura fallimentare

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  • Ultimo messaggio 14 aprile 2019
savyfo pubblicato 02 aprile 2019

Buongiorno Astalegale 

in premessa i fatti:  

1 - vendita di diversi immobili da procedura fallimentare multi lotto  con modalità sincrona mista attraverso il gestore della vendita telematica   Fallcoaste  e presso la sede dell'Ivg,  delegata dal curatore 

2- nella pubblicità on line   sul sito dell'Ivg ,  sul sito Fallcoaste, Entietribunali e sul sito  Portale Vendite Pubbliche non è rinvenibile alcun documento PDF  denominato "avviso di vendita" 

3- sul Portale Vendite Pubbliche  sono stati allegati la perizia, le foto/video, il certificato notarile e l'ordinanza 

4- sul sito del gestore della vendita telematica Fallcoaste sono stati allegati la perizia, le foto/video, il certificato notarile e nella relativa pagina web, modificabile senza preavviso e senza lasciare eventuali  tracce  di modifica, sono state pubblicate  le "condizioni di vendita", ripeto  pubblicate come una semplice pagina web in formato testuale,  "condizioni di vendita"  non in formato pdf che  non è chiaro se possono sostituire l'"avviso di vendita "  

  5-  nel capitolo "Presentazione offerte analogiche/cartacee" della pagina web  condizioni di vendita di  Fallcoaste, viene indicato  quanto segue:" i depositanti sono convocati per l'apertura della busta contenente l'offerta, la verifica della documentazione e la creazione del profilo utente, il giorno previsto per l'asta, almeno 90 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ASTA" , in nessun altro documento pubblicato è rinvenibile tale termine di convocazione dei soli  DEPOSITANTI che possono essere persone diverse dagli offerenti  e non degli OFFERENTI medesimi, termine che sembra essere perentorio ed escludente 

6-  sul sito del gestore della vendita telematica Fallcoaste  è fissato  l'  " INIZIO VENDITA "  x le ore xx:xx del giorno xx/xx/xxxx  stesso giorno e orario è indicato nel campo "Data e ora della vendita"

7-  sul Portale Vendite Pubbliche  sono indicati    lo stesso giorno e orario   nel campo "Data di  vendita" sezione "Dettaglio vendita"

7B- la pubblicità sul sito EntieTribunali, sito certificato in  cui l'ordinanza prevede la pubblicazione, evidenzia  erroneamente che la vendita avverrà il 28/03/2019 ore 00:00

8-  l'offerente deposita offerta cartacea/analogica , contestualmente  il personale addetto dell'Ivg verifica la correttezza della domanda, inserisce manualmente nell'istanza da loro pre compilata il numero di assegno e la banca emittente, chiude la busta e   chiede  espressamente conferma del numero di cellulare dell'offerente , NOME  e NUMERO FALLIMENTO oltre al NUMERO DEL LOTTO  per il quale è presentata l'offerta, VIOLANDO IL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELL'OFFERTA MEDESIMA

9- l'offerente pur arrivando un minuto prima dell'orario previsto per la vendita, come evidenziato   dall'orologio delle immagini del  circuito di  videosorveglianza,    non veniva ammesso alla gara , tanto meno alla sala aste e la gara aveva il Suo seguito con l'aggiudicazione al miglior offerente 

10- all'offerente viene resa sigillata la busta contenente l'offerta, con una dichiarazione dell'Ivg che attesta la restituzione della busta sigillata in  cui scrive inoltre : " la restituzione della busta sigillata si è resa necessaria in quanto il depositante si è presentato in ritardo ore ….. ad asta avviata   non ottemperando a quanto disposto nell'avviso di vendita"  CON TINUA

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savyfo pubblicato 02 aprile 2019

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11- tale dichiarazione dell'Ivg,  evidenzia quindi presumibili  mancanze/errori/ nell'operato della stessa Ivg :   

a-  la mancata apertura della busta che  dovrebbe essere sempre e comunque aperta come avvenuto per le altre 11 buste 

b- la mancata valutazione dell'offerta depositata  che  dovrebbe essere sempre e comunque valutata come avvenuto per le altre 11 offerte  

c-  il mancato inserimento nel sito della vendita telematica dell'offerta medesima e del relativo stato di ammissione alla gara o meno, dati che  dovrebbero essere sempre e comunque inseriti in una gara telematica così  come avvenuto per le altre 11 offerte  anche se talune escluse dalla gara  

poi se ipotizziamo che  l'offerta depositata ed esclusa  era conforme ed ammissibile alla gara  sono presumibili ulteriori mancanze quali :  

d- l'esclusione dalla gara dell'offerente

e- l'esclusione dalla gara anche dell'offerta cartacea

f-  i motivi addotti per la restituzione della busta cioè il presunto  ritardo in violazione di un avviso di vendita irrintracciabile, considerando comunque che la convocazione degli offerenti dovrebbe esser sempre effettuata per il  giorno/ora pubblicati per l'inizio  della fase di apertura delle buste , al contrario l'Ivg alla data o ora fissati aveva terminato la fase di apertura delle buste e di  esame delle offerte e ha iniziato  la gara vera e propria , considerando valida la convocazione 90 minuti prima   

g- infine l'orario del presunto arrivo dell'offerente evidenziato  dall'Ivg nella missiva risulta erroneamente ritardato di qualche  minuto  e collocato oltre l'orario fissato per l'inizio della vendita, dato confutato dall'orologio della videosorveglianza dell'Ivg, dall'ora del cellulare dell'offerente e da un testimone      

Quindi alla luce della premessa e della compressione del diritto dell'offerente che non ha potuto partecipare alla gara e vorrebbe parteciparvi:  

1-con quale rimedi  tutelare gli interessi dell'offerente

2- quali le tempistiche ed eventuali termini di impugnative/reclami o altre azioni eventualmente necessarie

3 - quali sono secondo Voi gli errori commessi dal delegato alle attività di vendita 

4  - si può quindi considerare corretta la pubblicità effettuata o in caso negativo può essere anche questo motivo di doglianza/impugnativa  

Grazie in anticipo della Vs. attenzione e della Vs. professionalità       

 

 

savyfo pubblicato 02 aprile 2019

Sono già passati 8 giorni di calendario dalla aggiudicazione , forse urge risposta per eventuali termini ?

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

Rispondiamo sinteticamente osservando che a nostro avviso esistono tutti i presupposti per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.

Invero, la mancata apertura della busta contenente l’offerta è illegittima in quanto tutte le offerte devono essere vagliate, né questo vaglio richiede, quale presupposto, la presenza dell’offerente (è questa una delle fondamentali differenze tra la vendita senza incanto e la vendita con incanto).

Ciò posto, e premesso che tutte le ulteriori questioni relative alla pubblicità ci sembrano superabili (l’art. 571 prevede che della vendita sia dato “pubblico avviso” ma non richiede necessariamente un pdf), la questione davvero rilevante è se l’offerente sia o meno effettivamente arrivato in ritardo.

Infatti, se fosse giunto in ritardo ed il bene fosse stato aggiudicato ad un prezzo superiore rispetto a quello della sua offerta, non avrebbe possibilità di spuntarla invocando la mancata apertura della sua busta, poiché quella violazione non gli ha recato alcun pregiudizio in quanto, non essendo presente, non avrebbe comunque partecipato alla gara.

savyfo pubblicato 05 aprile 2019

Buongiorno Astalegale
grazie per la preziosa risposta, sembra quindi diventare dirimente l'orario di arrivo dell'offerente e l'orario di inizio gara, ma è necessario anche comprendere DA QUALE ORARIO L'OFFERENTE E' IN RITARDO SENZA POSSIBILITA' DI AMMISSIONE ALLA GARA, premesso che:
1-  l'orario di convocazione degli offerenti era alle ore 12:00 sul Portale Vendite Pubbliche
2-  l'orario di convocazione degli offerenti era alle ore 12:00 anche su Fallco, con l'ulteriore dicitura:” i depositanti sono convocati per l'apertura della busta contenente l'offerta, la verifica della documentazione e la creazione del profilo utente, il giorno previsto per l'asta, almeno 90 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ASTA" quindi ore 10:30
3-  in nessun altro documento pubblicato è rinvenibile tale termine di convocazione dei soli  DEPOSITANTI, nota bene tale convocazione anticipata e anomala è riferita ai soli DEPOSITANTI e non agli OFFERENTI
4- l'orario e la data  di convocazione degli offerenti sul sito EntieTribunali era adirittura errato, previste le ore 00:00 di data successiva rispetto a quella  prevista su Pvp e Fallco, inoltre l'ordinanza prevede la pubblicazione su EntieTribunali  quale sito certificato
5- avvio ore 10:30 fase  apertura delle buste , esame offerte ed inserimento nel gestore telematico, 1,5 ore prima dell'orario indicato su pvp 
6-orario di arrivo dell'offerente ore 11:59, orario non certificato, ma con un testimone,  ed in contraddittorio  con il Delegato che sostiene le 12.03, ma l'esame congiunto delle immagini della videosorveglianza degli uffici del delegato conferma  l'arrivo alle  ore 11:59 alla presenza di testimone
7- ore 12:01 orario inizio gara sincrona mista certificato da Falco
8- ore 12:24 fine gara certificato da Falco, con 10 minuti di sospensione dalle 12:03 alle 12:13 per gestire l'esclusione dell'offerente presunto ritardatario, aggiudicazione ad un prezzo superiore dell'offerta in busta dell'offerente escluso

Quindi ecco alcune domande:
A- quale è l'orario oltre il quale l'offerente è considerarsi effettivamente in ritardo che legittima  l'esclusione   dalla gara decisa dal delegato ?
B- il termine previsto al punto 3 è termine perentorio ed escludente dell'OFFERENTE  se  in ritardo rispetto ai 90 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ASTA, quindi se l'OFFERENTE fosse arrivato tra le 10:30 e le 12:00,  è da escludere dalla gara che inizia alle 12:00 ?
C- è corretto l'avvio alle ore 10:30 della fase  di apertura delle buste , dell'  esame offerte e dell'  inserimento dati nel gestore telematico, 1,5 ore prima dell'orario indicato su pvp ?
D- se non è corretto,  ipotizzando un tempo di 1 ora per le operazioni di apertura buste, esame offerte e  inserimento dati nel gestore telematico a partire dalle ore 12, con gara che inizia alle ore 13 e ipotizzando l'arrivo alle ore 12:55 di un offerente , avrebbe dovuto essere ammesso alla gara?
E- è quindi ammissibile alla gara un offerente che non partecipa alle operazioni di  apertura delle buste , dell'  esame offerte e dell' inserimento dati nel gestore telematico e che arriva poco prima dell'inizio gara?

Grazie

savyfo pubblicato 10 aprile 2019

Buongiorno Astalegale 

siamo in procinto di proporre con urgenza  reclamo avverso gli atti del professionista delegato, secondo il ns. professionista ai sensi dell’art.  108 LF  oppure come da Voi suggerito dovrà essere proposto ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. ? 

Reclamo che in ogni caso andrà  proposto con urgenza perchè se non erriamo ll termine ultimo sarà quello del  saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario?

Avremmo però urgenza  delle Vs.  cortesi e qualificate risposte alle domande  esposte nel messaggio precedente per comprendere se l'offerente era da considerarsi effettivamente in ritardo e non ammissibile alla gara sulla base della ricostruzione  evidenziata.

Grazie

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2019

A nostro avviso, indipendentemente dagli orari fissati, se l’offerente si è presentato prima che il giudice procedesse ad indire la gara tra gli offerenti non poteva essere escluso, poiché fino a quel momento la sua assenza non aveva determinato il consolidarsi di contrapposti interessi di altri soggetti. Diverso sarebbe stato il caso in cui al termine dell’apertura delle buste nessun offerente fosse stato presente, poiché in quel caso il delegato avrebbe dovuto procedere all’aggiudicazione, ed in quel momento l’aggiudicatario sarebbe divenuto titolare di un interesse contrapposto a quello dell’offerente ritardatario.

Quanto al rimedio praticabile, riteniamo che l’alternativa si quella tra l’art. 591-ter c.p.c. e l’art. 36 l.fall..

Infatti, dal tenore della domanda ci sembra di capire che il provvedimento di aggiudicazione sia stato adottato dal professionista delegato.

In proposito occorre dare conto del fatto che secondo alcuni autori la delega che si attuerebbe in sede fallimentare è specificamente regolamentata dalla legge fallimentare e non avrebbe necessità di applicazione del codice di rito.

Pertanto, se la delega che viene conferita è quella ordinaria prevista dall’art. 104-ter, se ne dovrebbe ricavare che il controllo sugli atti dei delegati andrebbe essere eseguito con le stesse modalità con le quali si eseguirebbero nei confronti degli atti dei deleganti, ovvero del curatore, perciò con lo schema dell’art. 36. Ove invece si ritenga che in virtù dell’esplicito richiamo inserito dal decreto correttivo alla possibilità di avvalersi delle modalità del codice di rito, si possa richiedere all’interno del programma di liquidazione e prevedere come modalità proprio la delega dell’art. 591-bis, a quel punto il rimedio 591 ter è esperibile.

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