RILASCIO IMMOBILE

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2019
meltin pubblicato 12 luglio 2019

Immobile acquistato all'asta dicembre 2018...

Pagato Gennaio 2019

Decreto di trasferimento firmato  marzo 2019 ...relativa iscrizione effettuata in cancelleria e cambio intestatario fatto...

Da Aprile 2019 Il custode temporeggia in attesa che l'inquilino lasci l'immobile...

Più volte ho provato a parlare con il curatore ma spesso si fà negare o semplicemente legge ma non risponde (varie Pec e messaggi di broadcasting )  alla fine mi sono presentato in ufficio per sentirmi dire, mancano poche ore dalla consegna dell'immobile questione di 1/2  giorni al massimo e attendeva una carta in cui l'esecutato non aveva più tempo per presentare eventuali titoli sulla procedura immagino...  e in ultimo mancavano ancora delle cancellazioni da fare (dopo 8 mesi dall'acquisto possibile=?)

L'ultima ieri in cui ,come ho letto qui sopra, dove lo invito a rilasciarmi l'immobile privo di mobili quanto prima senza perdere ulteriore tempo...

Insomma sono un tantino provato da questa attesa snervante in attesa di non si sa cosa...

Ora le domande sono...

Come controllo se il curatore ha effettuato tutte le cancellazioni del caso?

Come controllo se il curatore stà appositamente temporeggiando per eseguire questo sfratto esecutivo?

Quali sono i passaggi che devo fare per non perdere più tempo in quanto si avvicina Agosto e le ferie un pò di tutti? 

Cosa posso dire al curatore se non risponde e non mi chiama praticamente da inizio procedura?

quanti giorni dovranno passare se il foglio che libererebbe il curatore per lo sfratto esecutivo (e cioè la mancanza di titoli) è datata 01/07/2019???

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meltin pubblicato 12 luglio 2019

Inoltre c'è stata una grandinata che ha provocato molti danni all'immobile , e c'è la possibilità tramite comune di aderire ad un piccolo risarcimento danni,   ma se non ho neanche la possibilità di entrarci come faccio periziarli???

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2019

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode a che le venga consegnato il bene libero da persone e cose

 

Rispondiamo all'interrogativo premettendo il fatto che l’acquirente dal momento in cui viene pronucniato il decreto di trasferimento consegue il diritto  ad ottenere la consegna del bene , posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo dunque di offrirle è quello di diffidare il custode a consegnarle immediatamente il bene libero da persone e cose.

Quanto alle cancellazioni, per verificare se sono state eseguite, è sufficiente eseguire una visura presso l'agenzia del territorio.

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