inexecutivis
pubblicato
07 maggio 2021
La domanda richiede una risposta articolata. Può accadere che il giudice (e per esso il professionista delegato) si trova in presenza di offerte di uguale importo e non v’è stata gara tra gli offerenti.
Questo pone il problema di individuare l’aggiudicatario.
Prima dell’intervento normativo compiuto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, nel silenzio del codice, non potendosi percorrere la strada di individuare criteri di accertamento dell’offerta più vantaggiosa (ad esempio quella che prevedesse il versamento del prezzo nel minor termine) in quanto la riforma del 2005 aveva individuato quale unico criterio di selezione delle offerte l’importo, la sola alternativa praticabile era quella di disporre l’incanto.
A questo inconveniente la riforma del 2015 ha posto rimedio. Infatti, il terzo comma dell’art. 573, infatti, così dispone: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”. Il cambio di rotta è evidente: il prezzo non è più l’unico, ma uno dei criteri di selezione delle offerte, le quali dovranno essere valutate anche tenendo conto: delle cauzioni, delle forme dei tempi e dei modi di pagamento del prezzo, nonché di ogni altro ulteriore elemento che possa rendere una offerta più appetibile di altre.
Ciò detto, e venendo al caso prospettato, la nostra opinione è quella per cui nel momento in cui si indice la gara tra gli offerenti, se qualcuno rilancia l’unica possibilità che hanno gli altri concorrenti è quello, a loro volta, di eseguire un rilancio nella misura indicata dall’avviso di vendita (attuativo delle indicazioni contenute nell’ordinanza di vendita pronunciata a norma dell’art. 569 c.p.c.), con la conseguenza che un rilancio di importo inferiore non sarà preso in considerazione.
Infatti riteniamo che la previsione di cui al citato terzo comma dell’art. 573 operi solo nei casi in cui la gara non abbia luogo, e che comunque in presenza di una ordinanza di vendita la quale preveda che in occasione della gara debbano essere formulati rilanci di un determinato importo (la cui concreta individuazione è magari rimessa al professionista delegato), rilanci di importi inferiori sono invalidi.