rilancio sbagliato

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  • Ultimo messaggio 14 febbraio 2020
mirtello pubblicato 28 marzo 2017

Buonasera, innanzi tutto volevo complimentarvi con voi per l'ottimo lavoro che fate in questo forum, leggendo le risposte date ad altri utenti mi avete chiarito molto le idee.

Ora vengo al quesito, recentemente mi sono aggiudicato un immobile ad un asta senza incanto, non ero l'unico partecipante quindi è partita l'asta al rialzo, ora io sono quasi sicuro che l'altro offerente abbia fatto un rilancio inferiore a 1000 euro, cifra minima per i rilanci, al momento nessuno ha detto niente, ne i partecipanti ne il giudice, l'asta poi è proseguita alzando la cifra di un po e alla fine mi sono aggiudicato l'immobile.

il mio dubbio è questo: è possibile che in qualche modo venga invalidato l'esito dell'asta per suddetto motivo? 

 

Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.

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inexecutivis pubblicato 29 marzo 2017

A nostro avviso, l’inefficacia del rilancio avrebbe dovuto cristallizzare l’aggiudicazione in favore dell’offerente che aveva precedentemente rilanciato.

Si tratta, tuttavia, di una doglianza che attenendo alle modalità della vendita andava fatta valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata.

 

Dalla domanda ci pare di comprendere che la vendita si sia svolta davanti al Giudice e non dinanzi al professionista delegato, con la conseguenza che il problema della reclamabilità degli atti di quest’ultimo non si pone.

mirtello pubblicato 29 marzo 2017

Buongiorno, grazie per la risposta celere, l'asta si è tenuta di fronte al professionista delegato (sopra ho scritto giudice per sbaglio) ed io mi sono aggiudicato l'immobile, ma la mia intenzione non è quella di fare opposizione agli atti, volevo solo sapere se è possibile che il giudice accorgendosi dell'errore annulli la vendita. o se ci sono altre possibilità per cui dopo tale errore possa venire annullata la vendita (esempio se l'offerente che ha fatto il rilancio sbagliato facesse un reclamo) devo aggiungere che dopo il rilancio sbagliato l'asta è proseguita correttamente con rilanci al rialzo di 1000 euro, e mi sono aggiudicato l'immobile dopo una decina di rilanci.

in pratica non vorrei che venisse annullata la vendita per questo piccolo errore visto che è la mia prima casa e devo andarci ad abitare.

 

Vi ringrazio anticipatamente, saluti.

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2017

L'esito della gara non ci sembra affatto "attaccabile".

L'unico ad averne subito pregiudizio, se vogliamo, è lei, e dunque sarebbe solo lei l'unco legittimato a dolersi di quanto accaduto.

Ricordiamo, infatti, che vige nel nostro sistema processuale il principio dell'interesse ad agire, scolpito nell'art. 100, cpc, sulla scorta del quale per proporre una domanda giudiziale (o per opporsi ad essa) occorre avervi interesse.

Orbene, nel suo caso il debitore non ha nessun interesse ad impugnare la gara, poichè quell'errore ha consentito di vendere il suo immobile ad un prezzo più alto.

Nessun interesse ha l'altro offerente, che quell'errore ha commesso.

Nessun interesse ha il giudice perchè quell'errore non ha leso interessi di nautra pubblicistici, a presidio dei quali egli è posto.

mirtello pubblicato 30 marzo 2017

Grazie mille, siete molto gentili, precisi ed esaustivi nelle risposte.

inexecutivis pubblicato 31 marzo 2017

grazie a lei!

paoloborri pubblicato 21 dicembre 2019

Buongiorno
ho avuto un'esperienza simile ma in questo caso c'è stato un errore nei tempi di rilancio che ad avviso di vendita erano di 60 secondi ma in realta sono stati fatti di 120 minuti.

L'asta era telematica e nel caso fossero stati rispettati i rilanci sarei risultato vincitore, ho sollevato opposizioni ma il curatore non vuole ne annullarla ne aggiudicarla a me.
Secondo Voi come posso procedere?
grazie in anticipo.

inexecutivis pubblicato 25 dicembre 2019

Nella domanda si parla di curatore. Ricaviamo dunque il convincimento che si tratti di una vendita fallimentare. A questo punto la strada praticabile è quella del reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione, a norma dell’art. 36 l.fall.

La norma dispone che contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

Buon Natale.

spinazzeta pubblicato 08 febbraio 2020

Buongiorno volevo partecipare ad una asta mi sono rivolto ad un legale mi ha sbagliato la pratica... Non mi ha fatto la domanda il bollo... Non sono stato accreditato alla partecipazione dell'asta... Posso fare ricorso?

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2020

Una offerta di acquisto non in regola con l’imposta di bollo non può essere esclusa.

Invero, si tratta di un requisito che non è previsto a pena di nullità, non è coessenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.

Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del quale l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).

Le suggeriamo, pertanto, di presentare un reclamo avverso il provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c.

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