inexecutivis
pubblicato
27 ottobre 2019
A nostro avviso la risposta all’interrogativo va ricercata nella lettura dell’art. 494 c.p.c. a mente del quale il debitore può evitare il pignoramento depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Questa norma esprime, a nostro giudizio, una regola generale per cui il pignoramento non ha più ragione di esistere quante volte con il debitore adempia la sua obbligazione.
Se così è, nulla esclude che il debitore esecutato possa depositare in cancelleria una somma pari all’importo del credito per cui si procede (o, come nel caso indicato nella domanda) del credito del creditore intervenuto, chiedendo al giudice: di sospendere l’esecuzione e di liquidare le spese della stessa (verosimilmente, custode, delegato e stimatore), che pure dovranno essere versate dal debitore esecutato in forza della previsione di cui all’art. 95 c.p.c. a mente del quale le spese di esecuzione sono a carico di colui che la subisce.
Il suggerimento che ci sentiamo di offrire, dunque, è quello di depositare in cancelleria una somma parti al credito per cui il creditore è intervenuto e delle presumibili spese di esecuzione (per il custode si potrà fare riferimento al d.m. 15/05/2009, n. 80, mentre per il delegato valgono i criteri di cui al d.m. 15/10/2015, n. 227), chiedendo la sospensione della vendita e la liquidazione delle spese di procedura, manifestando la volontà di voler provvedere al relativo pagamento.