rifiuto del creditore di accettare il pagamento del debitore

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  • Ultimo messaggio 27 ottobre 2019
lex87 pubblicato 22 ottobre 2019

si tratta di una procedura immobiliare promossa dal creditore procedente  a cui  ha fatto seguito l'intervento di un secondo creditore. Il mio cliente è intenzionato ad estiguere la procedura in via bonaria, sebbene ci troviamo al terzo tentativo di vendita dell'immobile. A tal fine, abbiamo saldato la posizione debitoria con il creditore procedente, il quale a seguito ha fatto rinunzia. Il creditore intervenuto, invece, dichiara di non accettare il pagamento per intero delle somme oggetto del proprio intervento e quindi di voler proseguire nell'espropriazione. Quali rimedi vanta, in questi casi, il debitore? può sospendere la procedura?

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inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2019

A nostro avviso la risposta all’interrogativo va ricercata nella lettura dell’art. 494 c.p.c. a mente del quale il debitore può evitare il pignoramento depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Questa norma esprime, a nostro giudizio, una regola generale per cui il pignoramento non ha più ragione di esistere quante volte con il debitore adempia la sua obbligazione.

Se così è, nulla esclude che il debitore esecutato possa depositare in cancelleria una somma pari all’importo del credito per cui si procede (o, come nel caso indicato nella domanda) del credito del creditore intervenuto, chiedendo al giudice: di sospendere l’esecuzione e di liquidare le spese della stessa (verosimilmente, custode, delegato e stimatore), che pure dovranno essere versate dal debitore esecutato in forza della previsione di cui all’art. 95 c.p.c. a mente del quale le spese di esecuzione sono a carico di colui che la subisce.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire, dunque, è quello di depositare in cancelleria una somma parti al credito per cui il creditore è intervenuto e delle presumibili spese di esecuzione (per il custode si potrà fare riferimento al d.m. 15/05/2009, n. 80, mentre per il delegato valgono i criteri di cui al d.m. 15/10/2015, n. 227), chiedendo la sospensione della vendita e la liquidazione delle spese di procedura, manifestando la volontà di voler provvedere al relativo pagamento.

inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2019

Del resto, è costante in giurisprudenza l’affermazione per cui “la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale elidente l’interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione sull’assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati” (ex multis, Cass. Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6016)

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