Riepilogo costi

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  • Ultimo messaggio 15 maggio 2020
giorgiogg pubblicato 11 maggio 2020

Salve a tutti,

scusatemi se vi pongo un quesito a cui avete risposto varie volte, ma cercando molto sul forum ho visto che ogni situazione e sui generis, necessita quindi di una risposta specifica.

Io vorrei partecipare ad un'asta per un appartamento come seconda casa in vendita a 99.000 euro circa in un asta senza incanto, intendo quindi offrire il minimo permesso per legge (74k circa avete consigli su questo? Va bene questa considerazione?). Categoria A2 rendita 472,56

Vorrei calcolare le spese per non avere sorprese che dovrebbero essere, riepilogando:

Iva no perchè l'immobile, anche se recentemente ristrutturato, ha 20 anni (corretto?)

Costi di cancellazione ipoteca: non riesco a stabilire se sono in parte a carico dall'acquirente, sia nella perizia che nell'ordinanza si cita solo che l'azienda proprietaria (prepignoramento) aveva varie ipoteche volontarie. Nel caso fosse a mio carico considero 35+200 circa?

Compenso del professionista: stimo circa 500 euro

In caso volessi accendere un mutuo dovrei pagare:

oltri ai costi bancati quali perizia e assicurazione 

Notaio per trascrizione dell'ipoteca e spese varie 2/3000??

Cosa altro mi dimentico?

Vorrei inoltre chiedere se secondo voi è un adeguato prezzo di mercato il preventivo che mi ha proposto il mio legale per seguire l'operazione pari ad € 1500 (500 per tutta la parte preliminare, 500 per la partecipazione all'asta, 500 per le pratiche post aggiudicazione)

Ps: l'immobile risulta occupato da persone con contratto scaduto che il giudice ha autorizzato a rimanere sino all'aggiudicazione, le spese per l'eventule liberazione, se non diversamente espresso (non c'è scritto nulla) saranno a carico del tribunale immagino...

Grazie mille anticipatamente

 

 

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2020

Rispondiamo all'interrogativo osservando che i costisono sostanzialmente corretti.

Precisiamo tuttavia quanto segue.

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali - come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 - per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. In particolare, secondo l’art. 1, del citato D.M., si definisce alloggio sociale (comma 2) l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano inoltre nella definizione di alloggio sociale (comma tre) “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.

 

Dunque, se si tratta di un fabbricato non strumentale, l’IVA sarà applicabile solo se ricorre una delle tre ipotesi sopra individuate.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Quanto ai costi del mutuo, non siamo in grado di esprimerci poichè questo dipende dall'istituto di credito. Lo stesso vale per il comepnso del legale che dovrebbe seguirla.

Infine, a proposito della cancellazione delle ipoteche e dei costi della liberazione, riteniamo che se nulla è detto nella'vviso di vendita essi siano a carico della procedura.

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