inexecutivis
pubblicato
23 maggio 2019
La risposta all’interrogativo posto si ricava dalla lettura dell’art. 591 c.p.c., il quale prevede che nel caso di esito infruttuoso del primo tentativo di vendita il Giudice dell’esecuzione può disporre l’amministrazione giudiziaria del bene a norma degli articoli 592 e seguenti c.p.c.; oppure disporre un nuovo tentativo di vendita a prezzo ribassato rispetto al precedente fino al limite di un quarto.
Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1 lett. h) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016 n. 119) dopo il quarto tentativo di vendita il prezzo base può essere ridotto della metà.
Dalla norma appena succintamente richiamata si ricava la regola per cui il giudice non è obbligato ad abbassare il prezzo di vendita, potendo al contrario ritenere utile disporre un nuovo tentativo alla stesse condizioni di quello precedente, quando le circostanze del caso concreto suggeriscono di muoversi in questa direzione.