Richiesta informazioni rinvio aste

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AndreaRealEstate pubblicato 09 marzo 2020

Buongiorno, in questi giorni si sentono tante notizie relative alle aste e ai rinvii per via del coronavirus. Ho chiamato il delegato alla vendita per visitare un'immobile in asta e mi è stato detto che le visite e le vendite sono state spostate a data da destinarsi.  Chiedo gentilmente , se foste al corrente di notizie certe e per quanto saranno rinviate. Io abito nel comune di Roma , quindi mi occupo delle aste della regione Lazio.  Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 09 marzo 2020

L'informazione che le è stata riferita dal delegato è corretta.

Il rinvio delle visite a data da destinarsi è stato disposto in forza del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60.

In particolare, l’art. 1 comma primo, del citato d.l., così dispone: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”,.

Il successivo comma due prevede che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

 

matteomariazoccoli pubblicato 10 marzo 2020

Questa mattina recandomi ad un'asta senza incanto presso un delegato del g.e. mi viene consegnato un foglio a firma del suddetto delegato dove specifica che sospende la vendita e la rinvia al 13 Aprile 2020. Preciso che in questo documento in carta semplice si fa riferimento al d. L. Dell'8 marzo 2020 n. 11 e che ieri 9 Marzo, mentre il decreto legge su menzionato era già efficace, mi lasciava presentare l'offerta in busta chiusa con gli assegni circolari come da legge. Volevo chiedere se questo comportamento del delegato fosse o meno censurabile. Il provvedimento secondo mio modestissimo parare andava emesso dal giudice dell'esecuzione con apposita ordinanza. Potrei, secondo il vostro parere fare reclamo al giudice per gli atti del delegato? In questa comunicazione il delegato fa anche riferimento alla presenza di un altro offerente.

inexecutivis pubblicato 10 marzo 2020

Si tratta di un provvedimento del tutto corretto e conforme alle prescrizioni di cui al del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60.

In tutta italia sono in corso di adozione provvedimenti di questo tipo.

Non ci sono margini per romuovere reclami.

amt_ pubblicato 10 marzo 2020

Salve buongiorno a tutti,

leggevo il quesito relativo alla sospensione delle aste,  nel caso di asta immobiliare fallimentare fissata per il giorno   31/03/2020 , quale curatore devo richiedere al G.D. provvedimento di rinvio e nuova fissazione con annesse pubblicità o è sufficiente una proroga della data di vendita da comunicarsi agli evenutali interessati senza pubblicità legale .

      grazie

   

amt_ pubblicato 10 marzo 2020

Mi scuso avrei un ulteriore quesito,

pur rendendomi conto che la materia ha pochi precedenti, ho effettuato una vendita immobiliare il 15/12/2019 pagamento del saldo a 120 giorni, quindi 15/03/2020 , considerato il momento e le disposizioni "coronavis" e realtive sospensioni il termine di pagamento è da ritenersi sospeso e/o prorogato ?

grazie ancora

       

molveno pubblicato 10 marzo 2020

Buonasera a tutti, un'informazione per cortesia.

Causa l'ordinanza di sospensione d'ufficio delle udienze delle udienze dei procedimenti civili e penali, un'asta per la vendita senza incanto di bene immobiliare con asta fissata per questa settimana è stata sospesa in attesa di programmazione di nuova data, verosimilmente a giugno 2020 (informazione ricevuta dal delegato alla vendita).

Il delegato alla vendita trattiene sotto propria custodia l'offerta e relativa cauzione versata pochi giorni or sono in attesa dell'esame della stessa fino alla nuova data che verrà definita.

Dato il considerevole periodo che intercorre fra le due date, quella della possibile agiudicazione con riferimento alla quale ho presentato l'offerta, e quella nella quale verrà invece ridefinita l'asta di vendita per una possibile agiudicazione ( posticipata di 3 mesi), l'offerta è da ritenersi comunque valida e vincolata integralmente oppure ho titolo per richiedere la restituzione della busta contenente l'offerta?

Grazie. 

rave82tv1 pubblicato 11 marzo 2020

Salve, a me è stata negata la possibilità di vedere l 'immobile ma l'asta si terrà comunque il 24 marzo... Possono fare comunque l'asta anche se ledono il mio diritto a vedere la casa? So che c'è questa ordinanza e voglio sapere se posso fare qualcosa per far rinviare l'asta in data 24 marzo proprio a causa dell'implssibilita di visionare l'immobile da parte degli interessati. Grazie

alex77caria.. pubblicato 11 marzo 2020

Se l'asta è sincrona mista verrà comunque rinviata?

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2020

Rispondiamo a “amt” facendo presente che in tutti i tribunali italiano i giudici stanno predisponendo provvedimenti su come rinviare le vendite. Per il momento, dunque, il suggerimento è quello di attendere.

Quanto al termine per il versamento del saldo prezzo osserviamo che il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 prevede all’art. 1 comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

Riteniamo, dunque, che anche il termine per il versamento del saldo rimanga sospeso ove cadente tra il 9 ed il 22 marzo, come tutti i termini processuali. Ricordiamo a questo proposito che secondo la giurisprudenza “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004)

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2020

rispondendo al molveno osserviamo che l’art. 571 c.p.c. prevede che le offerte di acquisto sono irrevocabili per un periodo di 120 giorni dalla data di presentazione. Ergo, decorso questo termine può essere richiesta la restituzione della cauzione, a meno che il giudice non abbia deciso di revocare la vendita completamente.

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2020

Rispondiamo a rave82tv1.

Il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 prevede la sospensione ed il rinvio delle udienze sino al 22. Dunque in teoria il 24 marzo la vendita si terrà. Se le negano il diritto di visita la vendita è invalida e lei potrà proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c. Le suggeriamo comunque di controllare, poiché i tribunali stanno adottando provvedimenti di rinvio a dopo il 31 maggio. Ci tenga aggiornati.

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2020

rispondiamo ora a alex77caria.. 

Osserviamo che tutte le vendite previste tra il 9 ed il 22 saranno certamente rinviate. Molto probabilmente lo saranno anche quelle previste fino al 31 maggio.

I tribunali stanno provvedendo in questi giorni.

Drs84 pubblicato 12 marzo 2020

Buonasera. Come noto, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, diversi Tribunali hanno disposto: - il differimento delle vendite già fissate; - la pubblicazione del provvedimento di differimento sul PVP (rectius inserimento evento sul PVP); - di non accettare più le offerte cartacee e di non consentire di effettuare le offerte telematiche; - che il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, che ne facciano richiesta. Alla luce di quanto sopra, quale professionista delegato, chiedo il Vs. autorevole parere e Vi sottopongo i seguenti quesiti: 1) Tipologia di evento che occorre inserire sul PVP, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale, al fine di inibire la presentazione di offerte telematiche (sospensione, rinviato senza possibilità di presentazione offerte e/o altro); 2) Nell'ipotesi in cui, prima dell'inserimento dell'evento, siano state già presentate offerte telematiche, come verrà gestita la stessa offerta: verrà visualizzata sul portale del gestore? potrà aprirsi la busta telematica il giorno della vendita? potrà redigersi il verbale tramite piattaforma del gestore al fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento del Tribunale, interfacciandosi con l'offerente telematico in ordine alla eventuale restituzione della cauzione? Grazie infinite per l'attenzione. Cordiali saluti.    

Patri pubblicato 12 marzo 2020

Rispondiamo a rave82tv1.

"Il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 prevede la sospensione ed il rinvio delle udienze sino al 22. Dunque in teoria il 24 marzo la vendita si terrà. Se le negano il diritto di visita la vendita è invalida e lei potrà proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c. Le suggeriamo comunque di controllare, poiché i tribunali stanno adottando provvedimenti di rinvio a dopo il 31 maggio. Ci tenga aggiornati"

 

Mi inserisco nella discussione in merito a questa affermazione; il provvediomento del Tribunale della mia provincia riporta:

 

1) La REVOCA di tutti gli esperimenti di vendita già pubblicizzati in relazione ai quali il termine per il deposito dell’offerta di partecipazione decorra, sia in scadenza ovvero ricada, anche in parte, nel periodo di sospensione corrente tra il 9 ed il 22 marzo 2020

..

..

..

5) La SOSPENSIONE sino al 31 maggio 2020 compreso delle attività di visita degli immobili;

 

Quindi un' asta del 24 marzo è valida ma le visite sembrano essere sospese.  Come è possibile dunque che ci siano i presupposti per un ricorso di invalidità della vendita se  il GE  ha sospeso le visite ma NON ha revocato l'asta del 24 marzo ?

 

Saluti

inexecutivis pubblicato 13 marzo 2020

RISPONDIAMO A DRS 24

Com’è noto, il rinvio delle vendite (rectius dell’udienza di vendita) deriva dalla previsione di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 60.

Tuttavia, riteniamo correttamente, i vari giudici dell’esecuzione stanno rinviando anche le vendite successive poiché l’emergenza epidemiologica in corso determinerà certamente una contrazione del mercato immobiliare, e dunque non ha senso svendere gli immobili correndo il rischio di vendere ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell’art. 586 c.p.c.

Venendo alla domanda, osserviamo che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso possono verificarsi degli eventi che rendono necessario un aggiornamento delle inserzioni.

Il portale individua i seguenti eventi significativi:

- sospensione vendita: arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento;

- vendita cancellata: viene disposta la cancellazione immediata della vendita;

- sostituzione del giudice: sostituzione del giudice titolare della procedura;

- sostituzione/revoca delegato: sostituzione del delegato alla vendita;

- avviso di rettifica: rettifiche al testo dell’inserzione o specifica di un allegato aggiuntivo a quelli specificati nell’avviso di vendita;

- rinvio senza possibilità di presentazione offerte: il Giudice rinvia la data dell’esperimento di vendita ma non è possibile presentare offerte, oltre a quelle pervenute nella data stabilita.

Sulla scorta di questi elementi, riteniamo che l’opzione più corretta sia quella della “sospensione vendita” o quella della “vendita cancellata”, poiché sono le uniche due voci che chiudono l’esperimento.

Drs84 pubblicato 13 marzo 2020

Grazie della risposta alla prima domanda, che mi trova assolutamente d'accordo.

Avevo anche formulato un secondo quesito che riporto:

2) Nell'ipotesi in cui, prima dell'inserimento dell'evento (sospensione o vendita cancellata), siano state già presentate offerte telematiche, come verrà gestita la stessa offerta: verrà visualizzata sul portale del gestore? potrà aprirsi la busta telematica il giorno della vendita? potrà redigersi il verbale tramite piattaforma del gestore al fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento del Tribunale, interfacciandosi con l'offerente telematico in ordine alla eventuale restituzione della cauzione?

 

savy pubblicato 13 marzo 2020

Buonasera Il decreto in questione sospende anche i termini per il saldo prezzo x 14gg ? e quindi ad esempio a seguito di aggiudicazione del 1 marzo 2020, saldo prezzo inizialmente previsto a 120 gg, dopo il decreto su richiamato il termine ultimo diventerà di 120 gg + 14gg? Grazie

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2020

A nostro avviso si.

Invero, il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 prevede all’art. 1 comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

Riteniamo, dunque, che anche il termine per il versamento del saldo rimanga sospeso ove cadente tra il 9 ed il 22 marzo, come tutti i termini processuali. Ricordiamo a questo proposito che secondo la giurisprudenza “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).

 

savy pubblicato 17 marzo 2020

Buonasera Grazie per la risposta, resta invasa la domanda 2, considerato che il decreto dell'8 marzo sospende anche i termini di pagamento per 14 gg. ( 8-22 marzo ) ripropongo la domando 2:" quindi ad esempio a seguito di aggiudicazione del 1 marzo 2020, saldo prezzo inizialmente previsto a 120 gg, dopo il decreto su richiamato del 8 marzo il termine x il saldo prezzo diventerà di 120 gg + 14gg? Grazie

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2020

Rispondiamo a PATRI

Rispondiamo all’interrogativo osservando che in effetti se il tribunale avesse previsto la sospensione del diritto di visita degli immobili ma non la revoca degli esperimenti di vendita vi sarebbe un problema. Infatti, affinché il procedimento liquidatorio posso svolgersi secondo il suo divenire fisiologico è necessario che ai potenziali offerenti sia garantito l'esercizio del diritto di visita del cespite, così come previsto dall’art. 560 cpc. È evidente, infatti, che se la visita del bene non fosse garantita la platea dei potenziali offerenti si riduce notevolmente (potendo addirittura aggiungersi ad un suo completo azzeramento).

Dunque, a nostro avviso, le alternative sono due: la prima è quella di rinviare la celebrazione della vendita non potendosi garantire l'esercizio del diritto di visita degli immobili. La seconda è quella di non rinviare la vendita ma a questo punto non si può non garantire che il bene sia visitato dai soggetti interessati poiché in alternativa il pericolo che si corre è quello di vendere il bene al di sotto del prezzo giusto così come richiesto dall'art. 596 c.p.c..

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