RISPONDIAMO A DRS 24
Com’è noto, il rinvio delle vendite (rectius dell’udienza di vendita) deriva dalla previsione di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 60.
Tuttavia, riteniamo correttamente, i vari giudici dell’esecuzione stanno rinviando anche le vendite successive poiché l’emergenza epidemiologica in corso determinerà certamente una contrazione del mercato immobiliare, e dunque non ha senso svendere gli immobili correndo il rischio di vendere ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell’art. 586 c.p.c.
Venendo alla domanda, osserviamo che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso possono verificarsi degli eventi che rendono necessario un aggiornamento delle inserzioni.
Il portale individua i seguenti eventi significativi:
- sospensione vendita: arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento;
- vendita cancellata: viene disposta la cancellazione immediata della vendita;
- sostituzione del giudice: sostituzione del giudice titolare della procedura;
- sostituzione/revoca delegato: sostituzione del delegato alla vendita;
- avviso di rettifica: rettifiche al testo dell’inserzione o specifica di un allegato aggiuntivo a quelli specificati nell’avviso di vendita;
- rinvio senza possibilità di presentazione offerte: il Giudice rinvia la data dell’esperimento di vendita ma non è possibile presentare offerte, oltre a quelle pervenute nella data stabilita.
Sulla scorta di questi elementi, riteniamo che l’opzione più corretta sia quella della “sospensione vendita” o quella della “vendita cancellata”, poiché sono le uniche due voci che chiudono l’esperimento.