RIchiesta di documenti nel corso della gara. E' possibile?

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  • Ultimo messaggio 14 luglio 2021
lucio pubblicato 13 luglio 2021

Buongiorno,

ho partecipato ad un'asta telematica. In fase di apertura delle buste il delegato ha richiesto ad alcuni partecipanti di inviargli via PEC alcuni documenti mancanti (ad esempio dichiarazione di presa visione della perizia, o autodichiarazione dello stato civile) perchè mancanti nella busta. VIsto che in passato mi sono trovato in una stuazione in cui la mia offertta è stata rifiutata perchè avevo dimenticato di inserire il documento di riconoscimento senza che il delegato mi permettesse di integrarlo in fase di apertura delle buste, mi chiedo quale sia la procedura corretta. In altre parole, le buste che non presentano tutta la documentazione prevista dall'avviso di vendita vanno escluse a prescindere o è lecito da parte del delegato chiedere al partecipante un'integrazione dei documenti mancanti in fase di apertura delle buste? E nel caso in cui non sia possibile, si può fare opposizone e in che modo?

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 14 luglio 2021

A nostro avviso l'esclusione della sua offerta di acquisto è stata in passato illegittima.

Invero, è dubbio il fatto che, ove mancante, l'offerta avrebbe potuto essere esclusa, in quanto non è necessario che all'offerta di acquisto sia allegata la copia di un documento di riconoscimento al fine di identificare l'offerente.

In dottrina, infatti, si ritiene da parte di taluni che si tratti di una carenza documentale integrabile.

Per la stessa ragione, riteniamo che la mancanza dei documenti di cui è stata richiesta la produzione non infici la procedura.

In ogni caso, il rimedio praticabile in situazioni di questo genere è quello di cui all'art. 591-ter c.p.c., con il quale si potrà reclamare dinanzi al Giudice dell’esecuzione il provvedimento di aggiudicazione adottato dal professionista delegato, reclamo che a nostro avviso (argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass. sez. 3, 18 aprile 2011, n, 8864) potrà essere dispiegato fino al momento in cui il provvedimento di aggiudicazione avrà avuto esecuzione, vale a dire fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento (verosimilmente primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione), avverso il quale potrà a sua volta essere proposta opposizione ex art. 617.

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