RICHIESTA DI DELEGA AL DELEGATO PER RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE

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  • Ultimo messaggio 06 agosto 2021
ardigan pubblicato 30 luglio 2021

Sett.le Astalegale

Mi domandavo se un potenziale offerente,al fine di veriicare quanto più possibile la bontà di un eventuale acquisto in asta,possa richiedere e ricevere una delega da parte del delegato,al fine di poter ufficialmente domadare all'amministratoe di condominio il rilascio di copie riguardanti il condominio,dai verbali di assemblea,ai bilanci degli ultimi due anni,alla nota sintetico esplicativa etc,al fine di poter appurare concretamente la situazione condominiale,essendo essa stessa,fondamentale nell'eventuale scelta da parte di un soggetto,di partecipare o meno ad un'asta.

In sintesi non volendosi accontentare di mere risposte verbali(che lasciano il tempoche trovano)in relazione a domande poste sul condominio,quanto sudescritto è fattibile? esistono alternative? Può eventualmente farsi carico il delegato stesso di richiedere copia di tale documentazione su richiesta di un potenziale offerente?

Ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 03 agosto 2021

Ai sensi dell'art. 1130, n. 9, c.c., l'amministratore deve fornire l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso al "condomino che ne faccia richiesta". Tale non è il custode giudiziario, o comunque non lo è il custode della cosa pignorata (in questi termini si è espresso Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009, con riferimento al diritto del custode dell'immobile pignorato a partecipare all'assemblea condominiale), a meno che non si voglia ritenere (come pure è stato detto in dottrina e come ritenuto in alcuni tribunali) che gli oneri condominiali rientrino nelle spese prededucibili (analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza dell'art. 30, L. 11/12/2012, n. 220 se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, disp. att. c.c.), anche se la giurisprudenza di legittimità sembra essere di contrario avviso, (cfr Cass. civ. Sez. III, 22-06-2016, n. 12877 la quale ha ritenuto essere spese per atti necessari del processo solo quelle strumentali alla conservazione dell'integrità materiale dell'immobile pignorato).

Tanto meno, allora, la richiesta può provenire da un qualunque cittadino.

Aggiungasi tra l'altro che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare lo stato degli oneri condominiali, i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Va ancora aggiunto che le spese condominiali indicate in perizia potrebbero non essere quelle poi gravanti sull'acquirente, poiché alla data del decreto di trasferimento il biennio di riferimento potrebbe mutare.

Proprio quest'ultimo dato, tuttavia, potrebbe costituire il presupposto per accedere ad una diversa soluzione, la quale consiste nel dire che, poiché le spese condominiali gravanti sull'acquirente mutano nel corso della procedura in quanto cambia il biennio di riferimento, e poiché compito del custode è quello di conservare ed amministrare il bene in funzione della sua collocazione sul mercato, proprio questa funzione lo legittima a richiedere questo dato all'amministratore di condominio, poiché si tratta di elemento capace di incidere sulla determinazione del mercato ad offrire.

Inoltre, proprio la mutevolezza del biennio di riferimento, potrebbe essere il presupposto che legittima lo stesso delegato a formulare la richiesta in luogo del condomino al fine di adempiere all’onere di fornire una informazione completa sul bene pignorato. Se si accede a questa (a nostro avviso condivisibile) impostazione, nulla esclude che il delegato possa a sua volta delegare un terzo ad acquisire formalmente queste informazioni presso il condomino.

È chiaro, sulla scorta di quanto abbiamo detto, che tutto cambia in caso di fallimento, poiché il curatore in questo caso subentra integralmente nella posizione giuridica del fallito con riferimento a tutto il suo patrimonio, sicché ha nei confronti del condominio tutti i diritti del condomino fallito, e quindi può (e deve girare queste informazioni ai potenziali acquirenti).

ardigan pubblicato 03 agosto 2021

Vi ringrazio per la puntuale ed esaustiva risposta!!

inexecutivis pubblicato 06 agosto 2021

Grazie a lei!

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