Richiesta cauzione del 40%

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  • Ultimo messaggio 14 luglio 2021
reobat pubblicato 08 luglio 2021

Buongiorno, 

 

Pochi giorno fa ho rivisto su un portale delle aste un appartamentino economico di mio interesse valutato €25000 con una richiesta di cauzione del 40% del prezzo offerto.  Immediatamente non avevo una simile cifra disponibile per la cauzione.  Ho chiesto informazioni allo studio del delegato alla vendita.  Chi mi ha risposto mi ha detto che non era possibile, che c'era un errore, che  "le cauzioni sono al 10%".   Mi sono letto e riletto l'art. 571 del c.p.c. che recita:  "L'offerta non è efficace" ...  "se l'offerenta non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto".  Forse troppo di fretta e senza ulteriori approfondimenti ho inserito una cauzione (a mio parere a termine di legge), un po' superiore al decimo del prezzo della mia offerta.  Questa mattina 8 luglio si è aperta l'asta telematica asincrona e si sono aperte le buste. La mia offerta è stata Rifiutata con la motivazione del delegato alla procedura: "cauzione errata in quanto inferiore al minimo (pari al 40% del prezzo offerto)".  Nel pomeriggio ho parlato con il delegato che mi ha risposto:  - è così . , la cauzione al 40% è stata voluta dal giudice forse per evitare, come pare sia accaduto, che offerenti prestanome si aggiudichino e poi non ritirano.  - E il 571 del c.p.c.?  - E' il gudice che decide  - vorrei fare opposizione, posso conoscere le modalità e i termini?  - si rivolga al suo avvocato ma glielo sconsiglio, non cambia nulla.  - Grazie.   

Io vorrei fare opposizione (non so se il termine è corretto, ma vorrei fare qualcosa), è possibile?  La gara dura 7 giorni, posso essere ancora ammesso?  posso fare da solo o devo rivolgermi ad un avvocato?  o devo metterci una pietra sopra.  Dovrei fare ricorso al giudice, ma se è una sua decisione a chi faccio ricorso. Il giudice deve applicare la legge o può decidere quello che vuole.  Vi chedo gentilmente lumi.    Grazie.

 

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 14 luglio 2021

A nostro avviso non v’è alcuna possibilità di formulare una opposizione.

Come correttamente rilevato nella domanda, a mente dell’art. 571 c.p.c. l’offerta è inefficace se l’offerente non presta cauzione nella misura pari almeno al 10% del prezzo offerto.

È tuttavia pacifico che il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del potere – dovere di direzione della procedura possa determinare l’importo della cauzione in misura superiore al 10%.

Questo accade soprattutto quando, il giudice si rende conto del fatto che potrebbero essere formulate offerte così dette “civetta”, cioè formulate a scopi meramente dilatorio da parte di offerenti che non hanno interesse a versare il successivo saldo prezzo.

Orbene, poiché a norme dell’art. 587 c.p.c. se l’aggiudicatario non versa il saldo prezzo perde la cauzione versata, che viene trattenuta dalla procedura a titolo di multa, è evidente che un aumento dell’importo della cauzione da versare scoraggia condotte perturbative.

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