Richiesta al delgato/custode informazioni su situazione condominiale

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  • Ultimo messaggio 20 gennaio 2022
ardigan pubblicato 14 gennaio 2022

Spett.le Inexecutivis

desideravo porre un quesito che credo interessi la maggior parte di potenziali interessati ad un acquisto in asta.

Spesso,specialmente nelle perizie datate,si rileva la totale assenza di qualsivoglia riferimento alla situzione condominiale in generale e,più specificamente,alle spese ordinarie/straordinarie pregresse e/o deliberate nonchè,qualora invece ne fosse stata fatta menzione,l'aggiornamento delle stesse(informazioni) attualizzate a data recente.Oltre a questo si rileva la totale impossibilità di poetr visionare un documento essenziale come il regolamento condominiale.

Perfettamente consapevole del fatto che trattasi di vendita differente a quelle consuete del libero mercato;mi domadavo,per porre rimedio a certe carenze se:

Può essere delgato(con apposita delega scrtta) un interessato all'acquisto dal delegato/custode a poter ufficialmente richiedere ed ottenere dall'amministratore di condominio documenti come verbali assemblea,copia bilanci,regolameto di condominio,una nota sntetico esplicativa(specie per capire problematiche e/o morosità del condominio)oltre chi9aramente alle pendenze insolute aggiornate etc?

Può il delegato e/o custode su richeista dell'nteressato,ottenere(senza il rischio di negative/ostruzionismo dall'amministratore) tale documentazione ed informazioni aggiornate e scritte?

Può l'interessato "obbligare"il custode/ delegato a fare tale richiesta qualora,tralaltro!,nulla sia stato  indicato in perizia dal CTU? e se così fosse quali riferimenti normativi occorrerebbe ricordargli al fine di ottenere quanto auspicato?

Eventualmente esisono altre soluzioni per avere contezza,con esattezza,di tutti questi dati e/o informazioni e non semplici e sintetiche informazioni verbali  che gentilmente un delegato/custode può accennare telefonicamente?

Ringrazio anticipatamente

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robertomartignone pubblicato 14 gennaio 2022

Può solo fare riferimento al Delegato oppure informarsi presso l ' amministratore dello stabile , sempre che voglia informarla dello stato delle spese , ma potrebbe rifiutarsi per legittima privacy .

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2022

Ai sensi dell'art. 1130, n. 9, c.c., l'amministratore deve fornire l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso al "condomino che ne faccia richiesta". Tale non è il custode giudiziario, o comunque non lo è il custode della cosa pignorata (in questi termini si è espresso Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009, con riferimento al diritto del custode dell'immobile pignorato a partecipare all'assemblea condominiale), a meno che non si voglia ritenere (come pure è stato detto in dottrina e come ritenuto in alcuni tribunali) che gli oneri condominiali rientrino nelle spese prededucibili (analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza dell'art. 30, L. 11/12/2012, n. 220 se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, disp. att. c.c.), anche se la giurisprudenza di legittimità sembra essere di contrario avviso, (cfr Cass. civ. Sez. III, 22-06-2016, n. 12877 la quale ha ritenuto essere spese per atti necessari del processo solo quelle strumentali alla conservazione dell'integrità materiale dell'immobile pignorato).

Tanto meno, allora, la richiesta può provenire da un qualunque cittadino.

Aggiungasi tra l'altro che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare lo stato degli oneri condominiali, i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Va ancora aggiunto che le spese condominiali indicate in perizia potrebbero non essere quelle poi gravanti sull'acquirente, poiché alla data del decreto di trasferimento il biennio di riferimento potrebbe mutare.

Proprio quest'ultimo dato, tuttavia, potrebbe costituire il presupposto per accedere ad una diversa soluzione, la quale consiste nel dire che, poiché le spese condominiali gravanti sull'acquirente mutano nel corso della procedura in quanto cambia il biennio di riferimento, e poiché compito del custode è quello di conservare ed amministrare il bene in funzione della sua collocazione sul mercato, proprio questa funzione lo legittima a richiedere questo dato all'amministratore di condominio, poiché si tratta di elemento capace di incidere sulla determinazione del mercato ad offrire.

Inoltre, proprio la mutevolezza del biennio di riferimento, potrebbe essere il presupposto che legittima lo stesso delegato a formulare la richiesta in luogo del condomino al fine di adempiere all’onere di fornire una informazione completa sul bene pignorato. Se si accede a questa (a nostro avviso condivisibile) impostazione, nulla esclude che il delegato possa a sua volta delegare un terzo ad acquisire formalmente queste informazioni presso il condomino.

È chiaro, sulla scorta di quanto abbiamo detto, che tutto cambia in caso di fallimento, poiché il curatore in questo caso subentra integralmente nella posizione giuridica del fallito con riferimento a tutto il suo patrimonio, sicché ha nei confronti del condominio tutti i diritti del condomino fallito, e quindi può (e deve girare queste informazioni ai potenziali acquirenti).

ardigan pubblicato 19 gennaio 2022

Grazie per la puntuale ed esaustiva risposta!! il Vs servizio è veramente prezioso e di grande aiuto!!

Facio solo una riflessione(che probabilmente potrebbe non essere perfettamente inerente al quesito);nel momento in cui l'immobile e la sua gestione materiale viene lasciata al debitore escutato,non credo lo stesso avvenga per la gestione ed il possesso giuridico.In buona sostanza il debitore continua ad esercitare un materiale godimento ma viene spossessato dalla possibilità di amministrare ed usufruire dell'immobile da un punto di vista giuridico e legale(lo stesso verte sul giudice ed i suoi ausiliari)insomma..viene meno .il suo potere dispositivo

Sulla scorta di questo ragionamenteo,sempre che risulti corretto e legittimo,non vedo perchè un custode e ancor più il delegato non possano pretendere,a mezzo di richiesta ufficiale,tutte le informazioni e copie documentali allo stesso modo e con gli stessi diritti parimenti a come potrebbe farlo il  prorpietario(pur rimanento il titolare della proprietà ma spogliato di alcuni diritti).

Se difatto così non fosse,per esempio,ben potrebbe un esecutato locare l'immobile a insaputa del custode cosa che di fatto non potrebbe fare;e chiaramente,se ciò avvenisse il custode avrebbe il potere di intervenire sanando la situazione.Per lo stesso principio non vedo pechè non possa essere titolato alle medesime funzioni nei confronti dell'amministrazione condominiale.

Questo rimane naturalmente un ragionamento spartano sulla situazione in se ma non così privo di logica.

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

Siamo d'accordo. Esiste comunque un interesse della procedura (quindi di rilievo pubblicistico) funzionale alla migliore collocazione del bene sul mercato

ardigan pubblicato 20 gennaio 2022

grazie ancora!!

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

grazie a lei!

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