inexecutivis
pubblicato
25 ottobre 2018
A nostro avviso la risposta al quesito formulato si ricava dalla lettura dell'art. 570 c.p.c., a mente del quale l'avviso di vendita deve rendere noto, tra l'altro, il fatto che maggiori informazioni relative alla procedura esecutiva possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse.
Questa norma deve essere letta congiuntamente all'art. 591 bis, comma quarto c.p.c. il quale dispone inoltre che nell'avviso di vendita deve essere specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma.
Dal combinato disposto di queste previsioni ricaviamo il convincimento per cui le informazioni oggetto della domanda possono essere richieste al professionista delegato.