REMISSIONE DEL FASCICOLO AL G.E. - Cosa può accadere?

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  • Ultimo messaggio 02 ottobre 2020
diabolik12 pubblicato 26 settembre 2020

Sono interessato all'acquisto di un immobile all'asta e in attesa della pubblicazione della prossima gara per questo immobile. Le precedenti aste senza incanto sono andate deserte. Ora, tenuto conto che nell'ultima ordinanza di vendita il G.E. disponeva che, in caso di mancata vendita entro 12 mesi dall'ordinanza, il fascicolo debba essere rimesso allo stesso giudice affinche decida sul proseguo, e che si è arrivati a questo termine;

secondo la vostra esperinza cosa devo aspettarmi?

1. che il G.E. Riproponga l'immobile ad un prezzo ribassato oppure puo riproporre anche l'ultima base d'asta andata deserta? 

2. può il G.E.disporre il trasferimento della proprietà in capo alla banca procedente, nonchè unica creditrice? 

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inexecutivis pubblicato 28 settembre 2020

Riteniamo che per rispondere all’interrogativo formulato occorra muovere dalla lettura di una serie di nome.

In primo luogo va considerato l’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a mente del quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Va poi fatta applicazione dell’art. 591, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. 59/2016, convertito con l. 119/2016, ai sensi del quale, nel disporre un nuovo tentativo di vendita nel caso in cui quello già espletato non abbia avuto successo “Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”.

Ed allora, potrebbe accadere: che il giudice disponga la chiusura anticipata della procedura se il prezzo base è ormai troppo basso (normalmente i tribunali ragionano in questo modo quando il valore si riduca di oltre l’80% rispetto a quello di stima); che il giudice ordini la celebrazione di un tentativo di vendita allo stesso prezzo di quello precedente; che il giudice riduca della metà il prezzo base se si è al quarto tentativo di vendita.

Insomma, le variabili sono moltissime.

L’unica cosa che non può accadere è l’assegnazione del bene al creditore, poiché a tal fine è necessario che questi ne abbia fatto esplicita richiesta almeno 10 giorni prima della vendita a norma dell’art. 588 c.p.c. e che questa sia andata deserta o non si sia raggiunto un prezzo almeno pari a quello base.

diabolik12 pubblicato 30 settembre 2020

Risposta chiara, precisa e competente! 

Grazie 1000! :-)

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2020

Grazie a lei!

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