REGOLE SCRITTE AULL'AVVISO D'ASTA NON RISPETTATE

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2018
mauro060 pubblicato 11 settembre 2018

Buon giorno, mi sono aggiudicato un immobile (abitazione) e nell'avviso d'asta era riportato chiaramente e senza ombra di errori che l'aggiudicatario poteva richiedere l'acquisto a norma del PREZZO-VALORE. Il giudice delegato al momento del saldo mi riferisce a voce che la transazione avverrà con transazione IVA, pertanto con un esborso di 16000 in piu' da parte mia. Come posso fare per far valere i miei diritti? Nell'bando di vendita c'era scritto chiaramente di firmare di aver letto attentamente l'avviso l'avviso d'asta.....Il giudice dell'esecuzione ha rinviato il tutto al delegato. Il delegato non vuole ammettere l'errore, a questo punto ho chiesto l'annullamento della aggiudicazione senza esito....chi mi risarcisce? a chi chiedere il risarcimento??? grazie per la risposta.

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2018

Se il professionista delegato ha indicato nell’avviso di vendita come operante un regime fiscale diverso (e più favorevole per l’aggiudicatario) da quello che poi in effetti regolava il trasferimento in base al diritto positivo potrebbero esservi astrattamente profili di responsabilità. Ciò in ragione di un elementare principio di tutela dell’affidamento circa la legittimità degli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario. In termini simili si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Si tratta comunque di una materia scivolosa, rispetto alla quale non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza.

Peraltro, è dubbio che la lesione di un'aspettativa illegittima possa costituire oggetto di danno risarcibile. Sul punto si veda quanto affermato Cass. 9 febbraio 2016, n. 2511, secondo la quale “la necessaria legalità del subprocedimento di vendita e di formazione del giusto prezzo (su cui, per tutte, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18451) esclude che possa qualificarsi ingiusta la diminuzione patrimoniale consistente nell'adeguamento dell'esborso, dovuto a quel titolo, al corretto sviluppo di quel subprocedimento alla stregua dei presupposti di legittimità riscontrati in un primo tempo violati. A tale conclusione si giunge correttamente sulla base del seguente principio di diritto: non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l'aggiudicazione all'esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia della riconduzione a legittimità dell'esborso dovuto per l'aggiudicazione e perché non ha l'aggiudicataria diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo".

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