Regime fiscale e domanda di offerta

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  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2019
southgate pubblicato 14 novembre 2019

Salve,

vorrei un consiglio pratico legato al regime fiscale della vendita in relazione alla domanda di offerta. Ho scaricato il fac-simile di domanda di offerta che dice:

Ai fini dell’applicazione delle imposte sulla vendita richiede l’applicazione:
- del regime ordinario
- dei benefici per l’acquisto di prima casa
- dei benefici per il rivenditore entro il triennio
- imposte fisse per chi applica l’IVA

Nel caso in questa vendita si applichi iva, devo scegliere "imposte fisse per chi applica l’IVA" oppure in ogni caso devo indicare "dei benefici per l’acquisto di prima casa" ?

Grazie.

 

 

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pasquale.esposito pubblicato 15 novembre 2019

Buongiorno,

ho acquistato a Gennaio 2019 un'immobile all'asta con procedura fallimentare.

L'appartamento, oggetto della vendita era accatastato in classe A10, dunque non residenziale, ma era mia intenzione renderlo abitativo attraverso un cambio di destinazione d'uso.

Durante la trascrizione dell'atto, davanti al notaio e al curatore fallimentare, ho fatto presente che avrei voluto destinare l'immobile ad uso residenziale e come prima casa.

Ovviamente il curatore non poteva in quella sede prendersi la responsabilità di accettare, come pagamento a chiusura della procedura il valore dell'immobile con Iva al 4%, quindi morale della favola pago l'IVA al 22%.

Il notaio a quel punto mi consigliò di inserire nell'atto di trascrizione della vendita dell'immobile, la volontà di cambiare la destinazione d'uso e di recuperare la differenza di IVA versata secondo "la legge vigente"  non specificando alcuna normativa.

Giorni fa sono stato in agenzia delle entrate che mi hanno confermato, avendo nel frattempo cambiato la destinazione d'uso dell'immobile da classe A10 a classe residenziale A2, di poter riavere la differenza di IVA erogata ma di rivolgermi al curatore che dovrà, entro fine anno 2019, emettere una nota credito pari alla differenza di IVA tra il 4 ed il 22%.

Il curatore invece, dal canto suo, mi chiede espressamente una norma a cui far riferimento per recuperare ciò che io avrei pagato in più, in quanto l'immobile, oggetto della vendita all'asta era accatastato come A10, quindi IVA al 22%, e soprattutto attraverso questa norma lui potrebbe chiedere un'istanza al giudice e farsi autorizzare l'emissione della nota credito, visto che la procedura fallimentare è ancora aperta.

Riuscite ad aiutarmi e a cercare la norma/legge a cui il curatore fallimentare può espressamente rifarsi per chiedere al giudice di farsi autorizzare?

Grazie mille.

southgate pubblicato 15 novembre 2019

@pasquale.esposito:

Penso che la tua domanda vada in una nuova discussione perché non inerente alla domanda iniziale

pasquale.esposito pubblicato 15 novembre 2019

Mi può indicare in quale discussione porre il quesito?

Grazie in anticipo.

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

Rispondiamo preliminarmente alla domanda di southgate osservando che nel suo caso se il regime IVA e quello legato ai benefici prima casa sono compatibili.

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Se pertanto si applica l’IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

rispondiamo ora a pasquale esposito osservando che il riferimento dovrebbe essere alla Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate o in corso di trasformazione.

southgate pubblicato 04 dicembre 2019

Spett.le astalegale,

ringrazio per la risposta. Quoto di seguito la parte interessata ad un'ulteriore perplessità:

Se pertanto si applica l’IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

 

Ho da poco sentito il delegato alla vendita, il quale sostiene che l'imposta di registro sara il 2% sul valore catastale se prima casa e il 9% su valore catastale se seconda casa.

Cercando su internet ho letto che per immobili all'asta, l'imposta di registro si applica in misura fissa di 200€. Ad oggi è ancora cosi o meno?
 

Ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2019

I valori che le ha indicato il professionista valgono per le ipotesi in cui l'immobile non sia soggetto ad IVA.

Se l'immobile sconta l'IVA, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di €. 200,00.

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