Reclamo da parte dell'aggiudicatario

  • 164 Viste
  • Ultimo messaggio 12 febbraio 2022
simonecima pubblicato 10 febbraio 2022

Buonasera, ho partecipato ad un'asta immobiliare dove vi erano tre offerte. Una è stata scartata e quindi siamo rimasti in due. Nei dati dell'offerta dell'altro offerente ammesso (oltre me) ho notato che il bonifico della cauzione è stato fatto lo stesso giorno del deposito dell'offerta. Nell'avviso di vendita era scritto che "la cauzione dovrà risultare accreditata sul conto della procedura già al momento di deposito dell'offerta". Pertanto, a meno che l'altro offerente non abbia effettuato la cauzione mediante bonifico istantaneo, la sua cauzione non poteva risultare già accreditata al momento del deposito dell'offerta. Ho scritto in chat (asta telematica) questa cosa al professionista delle operazioni il quale tuttavia non mi ha risposto, ammettendo l'offerta. Abbiamo fatto l'asta e mi sono aggiudicato l'immobile con molti rilanci (la mia offerta iniziale era di € 70.000 e mi sono aggiudicato l'immobile ad € 106.000). Mi chiedo: posso fare reclamo ex art. 591-ter chiedendo che venga dichiarata inammissibile l'altra offerta e dichiarata la mia aggiudicazione all'offerta iniziale di € 70.000 anziché di € 106.000? Nel frattempo faccio comunque il saldo prezzo richiesto? C'è il rischio, attivando questo strumento, che venga revocata la mia aggiudicazione? Non vorrei infatti assolutamente perdere l'immobile che mi sono aggiudicato. Grazie mille a chi potrà aiutarmi 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 10 febbraio 2022

Nulla può fare , aspetti comunque il parere dell ' esperto ...

Butler pubblicato 10 febbraio 2022

In genere viene richiesto il CRO del bonifico quindi se viene indicato l'offerta dovrebbe essere ammessa visto che i tempi di accredito possono variare da banca a banca.

Aspettiamo comunque l'esperto  .....

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

A nostro avviso, a prescindere dalla validità dell'offerta, se l'offerente ha deciso di partecipare comunque alla gara non può tornare sui suoi passi. In ogni caso, a prescindere da quanto prevede l'avviso di vendita, occorre verificare il contenuto dell'ordinanza poichè è quella la lex specialis del procedimento liquidatorio.

Occorre poi considerare che se la sua offerta iniziale fosse stata inferiore al prezzo base il giudice potrebbe anche decidere (ed avrebbe ragione nel farlo) di annullare la vendita ex art. 572 cpc potendo conseguire un prezzo maggiore con un nuovo esperimento.

Close