inexecutivis
pubblicato
02 novembre 2020
A nostro avviso il primo strumento ipoteticamente utilizzabile è quello del reclamo di cui all’art. 591-ter c.p.c..
La norma dispone che quando “nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
La norma prosegue prevedendo che contro questo decreto, o contro tutti gli atti del professionista delegato le parti possono le parti possono proporre ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con ordinanza reclamabile davanti al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies.
Dunque un primo strumento di tutela avverso un illegittimo provvedimento di aggiudicazione è rappresentato dal reclamo allo stesso giudice dell’esecuzone.
La norma non prevede un termine per l’esperimento del rimedio, e quindi (argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass. sez. 3, 18 aprile 2011, n, 8864) riteniamo che esso potrà proporsi fino al momento in cui il provvedimento di aggiudicazione avrà avuto esecuzione, vale a dire fino al momento in cui sarà adottato il decreto di trasferimento (verosimilmente primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione), avverso il quale potrà a sua volta essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni (Cass., Sez. III, 9 maggio 2019, n.12238).
Quanto ai soggetti legittimati all’esperimento dei rimedi, occorre che si tratti di parti o di interessati (ad esempio un offerente che ritenga di essere stato illegittimamente escluso), in applicazione del generico principio di cui all’art. 100 c.p.c.