Rapporto tra pignoramento, preliminare di compravendita e ipoteca

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  • Ultimo messaggio 28 agosto 2019
kambal pubblicato 24 agosto 2019

Spett.Le Astalegale,

sono interessato ad acquistare un immobile all'asta, dalla perizia, emerge che tale immobile è stato oggetto di preliminare di compravendita stipulato il 17/4/2009 e cioè in data precedente alla trascrizione del pignoramento avvenuta il 2/5/2013. Preciso, che il preliminare non risulta registrato all'Agenzia delle Entrate, nè trascritto nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.

Sull'immobile gravano:

- un' ipoteca volontaria iscritta in data 13/8/2008 (anteriore al preliminare di compravendita);

- un'ipoteca giudiziale iscritta il 27/3/2012 (successiva al preliminare di compravendita).

Tanto premesso, vi pongo i seguenti quesiti:

1. il preliminare, nel caso de quo, è opponibile alla procedura e per l'effetto all'aggiudicatario? o posso acquistare tranquillamente?

2. quali sono, a livello normativo, i rapporti tra pignoramento, preliminare di compravendita trascritto e non trascritto, antecedente o successino al pignoramento e ipoteca ?

Poichè l'asta è i primi di settembre, vi chiedo gentilmente un celere riscontro, sempre compatibilmente con i Vs impegni.

Resto in attesa di leggervi in merito e vi ringrazio anticipatamente.

Cordialmente.

inexecutivis pubblicato 28 agosto 2019

Il preliminare è opponibile alla procedura solo se è stato trascritto prima del pignoramento. Se poi il creditore aveva iscritto anche ipoteca, ai fini della opponibilità del preliminare sarà necessario che questo sia stato trascritto anche prima dell’iscrizione ipotecaria, poiché ai sensi dell’art. 2808 c.c. l’ipoteca attribuisce al creditore ipotecari il diritto di far vendere il bene come libero, anche nei confronti del terzo acquirente, anticipando al momento della iscrizione ipotecaria gli effetti del pignoramento, e quindi l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2914, 2015 e 2919.

Sempre a proposito del preliminare, si tenga presente che in ogni caso, ai sensi dell’art. 2645 bis, terzo comma, c.c. gli effetti della trascrizione dello stesso cessano se entro un anno dalla data prevista per la conclusione del contratto definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) c.c.. Tale cessazione, secondo la giurisprudenza è rilevabile anche d'ufficio, rispondendo a ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni (Cass. Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22454).

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