QUESITI PARTECIPAZIONE ASTA SENZA INCANTO

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  • Ultimo messaggio 01 giugno 2021
mrg82 pubblicato 31 maggio 2021

Buongiorno, a breve parteciperò ad un'asta immobiliare senza incanto con modalità telematica in qualità di presentatore e co-offerente. Nel predisporre la documentazione e nel formulare l'offerta mi sono sorti alcuni dubbi in merito alle seguenti questioni:

1. Affinché l'offerta sia valida, è sufficiente farmi rilasciare procura dall'altro co-offerente nella forma dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata o devo necessariamente rilasciare procura ad un avvocato? Riporto di seguito stralcio dell'avviso di vendita sul quale ho dei dubbi: "L’offerta di acquisto non può essere formulata a mezzo di procuratore speciale, fatta eccezione per l’offerta presentata a mezzo di avvocato ex art. 571 c.p.c.. Il Presentatore dell’offerta telematica potrà essere esclusivamente: l’offerente (in caso di offerta formulata da unico soggetto, anche in qualità di legale rappresentante di società o altro ente giuridico, di tutore di minore o di incapace); uno dei co-offerenti (in caso di offerta formulata da più soggetti); un procuratore legale (avvocato) ai sensi dell’art. 571 c.p.c.; un avvocato per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 co. 3 c.p.c..Qualora l’offerta venga formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata (anche in copiaper immagine) un’apposita procura rilasciata dagli altri offerenti al co-offerente “Presentatore”; tale procura deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prevede l’art. 12, comma 4, del D.M. 26.02.2015 n. 32, e deve riportare, a pena di esclusione, le rispettive quote di partecipazione."

2. Il versamento tramite bonifico della cauzione pari al 10% dell'importo offerto è corretto che venga eseguito per intero dal sottoscritto in qualità di presentatore e co-offerente o dovranno essere fatti più bonifici con importo proporzionale alla quota di partecipazione eseguiti da ciascun offerente?

3. Sempre riguardo al bonifico per cauzione, nell'avviso di vendita non viene specificato di scrivere nell'intestazione e nella causale, per quale lotto viene depositata la cauzione. Viene semplicemente indicato di scrivere come intestazione “ESEC. IMM. N. NNNN/AAAA R.G. TRIB. XXXXXX” e nella descrizione “versamento cauzione ESEC. IMM. N. NNNN/AAAA R.G. TRIB. XXXXX”. Mi attengo a quanto riposrtato nell'avviso di vendita o meglio specificare nella causale il numero del lotto per il quale viene versata la cauzione?

4. Nella PEC da inviare a "offertapvp.dgsia@giustiziacert.it", assieme al file creato per l'offerta dovrò allegare anche la ricevuta di pagamento telematico della marca da bollo? Nello stesso messaggio dovrò riportare una dicitura particolare nell'oggetto e nel corpo del messaggio?

Ringrazio anticipatamente

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 01 giugno 2021

Rispondiamo separatamente ai diversi quesiti formulati.

1.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

Nell’ordito normativo del codice di rito “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte (Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”), in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata, con la conseguenza che il presentatore, se è titolare del pec identificativa (che non è una semplice pec) è offerente.

Ciò posto, è chiaro che al presentatore non può essere richiesta la qualifica di avvocato (a meno che ciò non sia richiesto nell’ordinanza di vendita) poiché il presentatore è il mero compilatore dell’offerta, non già colui che partecipa in nome e per conto.

Se poi il presentatore è anche cooffernte, occorre considerare che il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Dunque, in definitiva, la procura rilasciata al presentatore coofferente deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma il presentatore cooferente non deve essere necessariamente un avvocato.

2.

Non esistono prescrizioni particolari in tema di cauzione, per cui la stessa può essere presentata anche da uno solo degli offerenti;

3.

Nello specificare la causale, suggeriamo di indicare anche il lotto di riferimento

4.

Alla pec dovrà essere allegata anche la ricevuta telematica di pagamento del bollo.

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