Quesiti del Giudice, e risposte in perizia

  • 433 Viste
  • Ultimo messaggio 04 aprile 2019
gianluc85 pubblicato 19 marzo 2019

Gentile, Staff di Asta Legale


Volevo richiedere il Vostro parere in merito a possibili vizi non riportati in perizia.
Diventuto effettivo proprietario e possessore, di un appartamento di un villino bifamigliare, in seguito ad una procedura di vendita. Vado in seguito a scoprire che l'immobile non ha il certificato di agibilità, e probabilmente vi potranno essere delle rilevanti difficoltà ed onerose spese per ottenerlo. In quanto l'impianto dello smatimento delle   acque reflue "privato" e comune  per le due utenze del villino bifamigliare" non è in regola, con le attuali  normative, ed inoltre l'impianto di smaltimento, ricade in un terreno attiguo di un terzo proprietario, in seguito al frazionamento prodotto nel corso della procedura, dallo stesso perito del tribunale che ha redatto la perizia di stima.
Ora, considerando quanto prima, nella perizia redatta, in risposta ai quesiti posti dal Giudice riguardo l'esistenza o meno del certificato di agibilità e regolarità urbanistica, la risposta del tecnico incaricato è complessiva  asserendo, che per l'immobile è stata rilasciata regolare concessione edilizia, ma non vi è menzione riguardo il certificato di agibilità.
Quando ho deciso di procedere all'offerta nel corso della vendita dell'immobile, ho preso come riferimento il rilascio della regolare concessione, pensando includesse l'agibilità e tutto fosse in regola non essendo rilevato nessun problema. Ma non vi è l'agibilità, ed ottenerla è oneroso in quanto l'impianto di smaltimento di fatto realizzato, non è conforme al progetto depositato al comune.
Mi domando: è possibile che la perizia non riponda precisamente al quesito del giudice riguardo la presenza o meno di un documento importante quale il certificato di agibilità.  Per poi a scoprire direttamente che la concessione edilizia posta in risposta complessiva dal perito è viziata in quanto non conforme allo stato di fatto. E' responsabile il perito che non ha rilevato lo stato di fatto difforme, o la parte esecutata che ha in tempi precedenti alla procedura, ha presentato domanda di concessione, poi eseguita in modo non conforme alla concessione stessa?
Come detto, ho preso come riferimento la perizia di stima, che è il documento mediante il quale il pubblico potenziale acquirente fà le sue opportune valutazioni sulla base di quanto riportato dalle risposte peritali, ai quesiti del Giudice.
Mi dovete scusare se forse mi sono un pò dilungato nella spiegazione, ma spero di essere sufficentemente descrittivo per una situazione che risulta forse un pò intricata.


Sarei, grato allo Staff se potesse gentilmete darmi qualche parere nel merito di questa situazione
Vi ringrazio, e Saluti

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 22 marzo 2019

La domanda formulata richiede una risposta articolata su più fronti.

A norma dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., nell’elaborato peritale l’esperto stimatore è tenuto a riportare (tra l’altro):

- “La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa”;

- “In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria”;

- “L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Una perizia completa evita possibili future contestazioni e incentiva all'acquisto, poiché un paniere informativo ampio soddisfa la fondamentale esigenza di qualunque potenziale offerente di conoscere nel modo più dettagliato possibile ciò che si accinge ad acquistare. Emblematica, sul punto, Cass. 2 aprile 2014, n. 7708, secondo la quale “il bando di vendita – e, prima di esso, l’ordinanza del giudice che pone in vendita il bene, a sua volta fondata sulla descrizione datane nel pignoramento prima e nella relazione dell’esperto poi – corrisponde a quella che, nella vendita volontaria, sarebbe una proposta contrattuale di compravendita

 

L’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

Questo tuttavia non vuol dire che egli sia sprovvisto in assoluto di rimedi.

Infatti, egli potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

gianluc85 pubblicato 23 marzo 2019

Principalmente, vi ringrazio per la vostra risposta,

e riformulando la domanda, richiedo gentilmente la precisazione a seguire,

Quindi se il perito estimatore, non riponde in modo preciso ai quesiti del Giudice, ma in modo generico. Omettendo la risposta riguardo la presenza o meno del certificato di agibilità richiesta dal G.E. Ed ottenerlo determina un onere non previsto non menzionato in perizia, per l'aggidicatario, la responsabilità potrebbe essere ricondotta al perito, o all'acquirente che doveva prevedere ciò che non era presente in perizia ?

Grazie, di nuovo Gianluc85

inexecutivis pubblicato 27 marzo 2019

Non è possibile offrire una risposta in termini precisi. In linea generale, nel confermare quanto già detto osserviamo che: se la perizia genera incertezze, nessuna responsabilità potrà ascriversi al perito;

se invece la stessa induce in errore, profili di responsabilità certamente si pongono.

gianluc85 pubblicato 01 aprile 2019

Vi ringrazio per la risposta,

mi rendo conto che  l'argomento è complesso, ed esaminerò su come procedere,

Grazie, Gianluc85

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

GRAZIE A LEI

Close