Pubblicità del prezzo di aggiudicazione nelle aste telematiche

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2022
Butler pubblicato 02 febbraio 2022

E' noto che le aste telematiche sono sempre più diffuse quindi mi chiedo perchè alcuni siti di aste si comportano diversamente riguardo la pubblicazione del prezzo di aggiudicazione?

Ho verificato, ad esempio, che il sito https://www.astalegale.net/ nulla dice riguardo l'andamento e la conclusione dell'asta mentre altri siti, ad esempio https://www.doauction.it/, riportano in modo trasparente il numero di partecipanti all'asta ed anche le singole offerte che hanno determinato il prezzo finale di aggiudicazione.

Qualcuno sa dirmi perchè esiste tanta differenza nella gestione di un'asta telematica? 

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inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

La risposta, purtroppo, è semplice. Nessuna norma prevede che l'esito di ogni tentativo di vendita sia pubblicato (nè per quanto tempo questa eventuale informazione debba essere mantenuta ferma). Sul piano operativo si pone il problema di stabilire "cosa" pubblicare: l'aggiudicazione? il successivo versamento/non versamento del saldo prezzo?

Butler pubblicato 06 febbraio 2022

D'accordo che non esiste obbligo ma se fossi un giudice preferirei affidare la vendita ai siti che hanno piattaforme chiare e trasparenti, che riportano il numero di offerenti ed il prezzo di aggiudicazione.

robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2022

Giusto . Comunque è il tribunale che stipula la convenzione con il sito , non il singolo giudice . Comunque sarebbe d ' uopo riportare il prezzo di aggiudicazione e qualche informazione in piu' , nel caso non avvenisse il saldo il bene andrà nuovamente in asta e verrà riproposto sul sito . Un po' piu' di chiarezza e informazione male non farebbero e in questo alcuni  i delegati dovrebbero essere piu' diligenti .

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2022

Siamo d'accordo. Si tratta di organizzare un sistema di comunicazioni tra delegato e sito che gestisce la pubblicità e di stabilire per quanto tempo l'informazione deve restare visibile.

Ad ogni modo, aggiungiamo quanto segue.

L’art. 570 c.p.c. prevede che della vendita sia dato pubblico avviso contenente gli estremi dell’immobile, del suo valore, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, “con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.

Tra queste “maggiori informazioni” riteniamo che debba essere necessariamente ricompresa anche quella relativa all’esito della vendita, trattandosi di elemento idoneo a orientare il mercato.

Peraltro, a nostro avviso obbligazione di tal fatta si ricava anche dai principi generali della buona fede (art. 1375 c.c.) e della diligenza (art. 1176 c.c.), con cui le obbligazioni (tutte) devono essere adempiute.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che contribuisce ad integrare la disciplina pattizia del contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui nei limiti di un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Butler pubblicato 08 febbraio 2022

"Siamo d'accordo. Si tratta di organizzare un sistema di comunicazioni tra delegato e sito che gestisce la pubblicità e di stabilire per quanto tempo l'informazione deve restare visibile."

Ma perchè non fare semplicemente come fanno gli altri siti di aste telematiche che fanno vedere le offerte ed il prezzo di aggiudicazione finale? Non capisco tanti sofismi per giustificare cosa?

 

robertomartignone pubblicato 08 febbraio 2022

Ha perfettamente ragione .

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2022

Il problema è che far vedere soltanto l'intervenuta aggiudicazione potrebbe essere fuorviante perchè l'aggiudicazione non è sintomatica della collocazione del bene sul mercato, dovendo ad essa seguire il versamento del saldo.

Inoltre sarebbe necessario uno scambio di comunicazioni tra delegato e sito difficile da controllare, la cui violazione sarebbe altrsì difficile da illuminare sul piano processaule poichè la sua violazione difficilmente potrebbe costituire motivo di reclamo ex art. 591-ter cpc.

In ogni caso condividiamo l'affermazione per cui sarebbe utile offrire informazioni a sull'esito della vendita e studiare efficaci forme di attuazione di questa misura.

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