Pubblicità aste giudiziarie per mezzo agenzie di consulenza è legale?

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  • Ultimo messaggio 14 dicembre 2020
paolomirra pubblicato 19 novembre 2020

Buonasera, Vorrei sottoporre un quesito che riguarda la pubblicità della vendita di immobili all'ata.

E'  possibile  che agenzie di consulenza possono pubblicizzare case messe all'asta?

In attesa di un gentile riscontro, saluto cordialmente.

 

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inexecutivis pubblicato 22 novembre 2020

Il tema posto impone di fare chiarezza su un argomento delicato.

La crescente complessità della normativa che disciplina le compravendite immobiliari, ed i considerevoli valori economici coinvolti, fano del mediatore un profilo professionale ricorrente nel mercato immobiliare, la quale ha ormai soppiantato la tradizionale figura del mediatore/sensale, di quel soggetto, cioè, che in un perimetro territoriale limitato, si adoperava per mettere in contatto le parti facendo uso delle sue conoscenze personali.

Questo processo ha trovato il suo approdo nella l. 3 febbraio 1989, n. 39, la quale ha integrato la originaria l. 21 marzo 1958, n. 253.

Detto questo, riteniamo che se ci si rivolge ad una agenzia immobiliare per essere assistiti nella procedura di acquisto di un immobile oggetto di una vendita giudiziaria occorrerà versare un corrispettivo (poco importa se chiamarla consulenza o mediazione).

Sotto questo profilo, il fatto che la vendita esecutiva sia scandita da una serie di regole processuali che contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di adeguate forme di pubblicità, non esclude ex se la possibilità dell'intervento di un mediatore, né rende l'operato di questi necessariamente illecito.

Quello che invece, a nostro avviso, deve essere stigmatizzato, è l'eventuale esistenza di un gioco degli equivoci, in cui il mediatore lascia trasparire un legame, in realtà inesistente, con il Tribunale, o peggio ancora induca il soggetto interessato a ritenere che l'acquisto di un bene in sede giudiziaria debba necessariamente passare attraverso una sua intermediazione, adoperandosi in modo tale da evitare il contatto tra gli organi della procedura (professionista delegato e custode in primis) e l'interessato,.

Questi ultimi comportamenti, in cui sostanzialmente si millanta un credito verso il Tribunale o si turba il regolare svolgimento del procedimento di vendita nella misura in cui si genera nei potenziali acquirenti il convincimento le l'intervento del mediatore sia necessario, a nostro avviso configurano attività illecite.

paolomirra pubblicato 13 dicembre 2020

Grazie della risposta,un chiarimento,tenuto conto del Vostro parere che l'intervento del mediatore sia conficurato come attività illecita,tali mediatori si possono perseguire legalmente?

inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

Certamente. Possono configurare il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

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