Per rispondere alla domanda riteniamo necessario premettere alcuni dati normativi.
L’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, che ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.
L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:
fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.;
dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.
Fatta questa premessa riteniamo che:
1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione;
2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.
3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c. avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.
Ciò detto, e venendo al caso di specie, riteniamo che il provvedimento di sospensione della vendita possa essere impugnato con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, poiché esso è intervenuto prescindendo dal consenso dell'offerente.