Proroga termine versamento prezzo

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  • Ultimo messaggio 02 febbraio 2020
infiniti pubblicato 31 gennaio 2020

Buonasera, nell'ordinanza di delega il giudice ha disposto che per giustificato e documentato motivo il delegato alla vendita può su richiesta dell'aggiudicatario prorogare il termine per il saldo prezzo (salvo poi relazionare il giudice). Sempre nella delega il ritardo nella erogazione del mutuo è considerato valido motivo di proroga. Non ci sono altre indicazioni. Mi domando: la proroga può essere chiesta anche successivamente alla scadenza del termine ? Quali documenti possono ritenersi sufficienti ? (Una autodichiarazione dell'"aggiudicatario ?). Di quanto può essere prorogato il termine ? Premetto che nell'ordinanza di vendita il termine assegnato all'aggiudicatario è di 90 giorni (non 120).

inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2020

Rispondiamo alla domanda premettendo che il termine per il versamento del saldo prezzo non può essere prorogato, perché trattasi di termine perentorio. In questi termini si è pronunciata la suprema corte, che “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171).

Ciò detto, se nell’ordinanza di vendita è contenuta una previsione di questo tipo è opportuno documentare il più possibile l’impedimento e chiederne la proroga prima della scadenza. Invero, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i termini ordinatori possono essere prorogati, purchè la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza del termine medesimo (Cass. Sez. L, 17/11/2010, n. 23227).

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