Salve, sono uno dei due partecipanti ad un'asta dopo una aggiudicazione provvisoria e un rilancio del 10% di un'altra persona che è debitore nei confronti del fallimento per non aver pagato il fitto del tutto dello stesso immobile industriale. Il giudice delegato indice un'altra gara tra noi due stabilendo che l'aggiudicatario di questa asta deve saldare il prezzo entro il termine perentorio. Di seguito il provvedimento tal quale come è stato espresso dal giudice, io a questa ultima gara non ho partecipato in quanto ho un finanziamento che non mi permetteva di fare rilanci ma confidavo che che l'altra parte non avrebbe pagato:
La gara si concluderà con l'aggiudicazione a colui che avrà proposto il prezzo più alto. Il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario dovrà essere versato, detratta la cauzione, con assegno circolare Intestato alla procedura contestualmente alla firma del contratto di compravendita che sarà stipulato innanzi al Dr. *, del Collegio Notarile di **, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, con accollo, da parte dell'acquirente, delle relative spese notarili, fiscali nonché di tutti gli altri oneri relativi all'atto di vendita. L'aggiudicatario, nel caso in cui dovesse essere debitore nei confronti della procedura concorsuale, in adempimento alle prescrizioni riportate al sub 4 del presente "INVITO AI DUE PARTECIPANTI ALLA GARA", ha l'obbligo il giomo della stipula dell'atto di trasferimento di versare alla procedura concorsuale le somme dovute a qualsiasi titolo o ragione sino alla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, oltre gli interessi legali il cui ammontare sarà comunicato anticipatamente all'aggiudicatario e cioè il giorno prima della stipula dell 'atto di trasferimento.
Nel caso in cui uno dei due partecipanti alla gara come sopra declinati dovesse risultare aggiudicatario e non provvederà al pagamento del saldo del prezzo, per qualsiasi titolo o ragione, nel termine perentorio stabilito al sub 7, scaduto tale termine di cui al sub 7 da parte dell'aggiudicatario inadempiente, sarà assunta come valida l'offelta irrevocabile formulata dell'altro partecipante durante la gara. La comunicazione di successiva avvenuta aggiudicazione al partecipante alla gara non aggiudicatario sarà trasmessa dal curatore a mezzo posta elettronica certificata nella quale sarà stabilito il nuovo tennine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale dovrà provvedere al pagamento del prezzo. Fermo restando tutte le pattuizioni previste dal presente "INVITO AI DUE PARTECIPANTI ALLA GARA"
- Nel caso in cui vi è un solo partecipante alla gara, che risulterà aggiudicatario e non provvederà al pagamento del saldo del prezzo, per qualsiasi motivo o ragione, entro il termine perentorio stabilito al sub 7 si stabilisce sin d'ora che trova reviviscenza l'offerta irrevocabile già precedentemente presentata dal non partecipante alla gara. Scaduto il termine perentorio di cui al sub 7 da parte dell'unico partecipante aggiudicatario divenuto inadempiente, il Curatore provvederà a comunicare la successiva avvenuta aggiudicazione al non partecipante alla gara che sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata nella quale sarà stabilito il nuovo termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale dovrà provvedere al pagamento del prezzo. Fermo restando tutte le pattuizioni previste dal presente "INVITO Al DUE PARTECIPANTI ALLA GARA".
- La cauzione non sarà restituita all'aggiudicatario inadempiente agli impegni indicati nel presente avviso di gara e verrà acquisita dal Fallimento a titolo di penale.
L'aggiudicatario non ha saldato entro 60 gg e ha chiesto una proroga di 60gg giustificando che la banca non ha ancora terminato iter bancario per il mutuo, il giudice ha concesso la proroga.
Domanda, dopo le condizione di gara poste dallo stesso giudice, si potevano concedere questi 60gg visto che in caso di inadempienza si stabiliva sin da allora che veniva Aggiudicato all'altra parte?