Proroga scadenza perentoria

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  • Ultimo messaggio 27 marzo 2019
pietrofedele pubblicato 23 marzo 2019

Salve, sono uno dei due partecipanti ad un'asta dopo una aggiudicazione provvisoria e un rilancio del 10% di un'altra persona che è debitore nei confronti del fallimento per non aver pagato il fitto del tutto dello stesso immobile industriale. Il giudice delegato indice un'altra gara tra noi due stabilendo che l'aggiudicatario di questa asta deve saldare il prezzo entro il termine perentorio. Di seguito il provvedimento tal quale come è stato espresso dal giudice, io a questa ultima gara non ho partecipato in quanto ho un finanziamento che non mi permetteva di fare rilanci ma confidavo che che l'altra parte non avrebbe pagato:

  1. La gara si concluderà con l'aggiudicazione a colui che avrà proposto il prezzo più alto. Il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario dovrà essere versato, detratta la cauzione, con assegno circolare Intestato alla procedura contestualmente alla firma del contratto di compravendita che sarà stipulato innanzi al Dr. *, del Collegio Notarile di **, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, con accollo, da parte dell'acquirente, delle relative spese notarili, fiscali nonché di tutti gli altri oneri relativi all'atto di vendita. L'aggiudicatario, nel caso in cui dovesse essere debitore nei confronti della procedura concorsuale, in adempimento alle prescrizioni riportate al sub 4 del presente "INVITO AI DUE PARTECIPANTI ALLA GARA", ha l'obbligo il giomo della stipula dell'atto di trasferimento di versare alla procedura concorsuale le somme dovute a qualsiasi titolo o ragione sino alla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, oltre gli interessi legali il cui ammontare sarà comunicato anticipatamente all'aggiudicatario e cioè il giorno prima della stipula dell 'atto di trasferimento.

  2. Nel caso in cui uno dei due partecipanti alla gara come sopra declinati dovesse risultare aggiudicatario e non provvederà al pagamento del saldo del prezzo, per qualsiasi titolo o ragione, nel termine perentorio stabilito al sub 7, scaduto tale termine di cui al sub 7 da parte dell'aggiudicatario inadempiente, sarà assunta come valida l'offelta irrevocabile formulata dell'altro partecipante durante la gara. La comunicazione di successiva avvenuta aggiudicazione al partecipante alla gara non aggiudicatario sarà trasmessa dal curatore a mezzo posta elettronica certificata nella quale sarà stabilito il nuovo tennine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale dovrà provvedere al pagamento del prezzo. Fermo restando tutte le pattuizioni previste dal presente "INVITO AI DUE PARTECIPANTI ALLA GARA"

  3. Nel caso in cui vi è un solo partecipante alla gara, che risulterà aggiudicatario e non provvederà al pagamento del saldo del prezzo, per qualsiasi motivo o ragione, entro il termine perentorio stabilito al sub 7 si stabilisce sin d'ora che trova reviviscenza l'offerta irrevocabile già precedentemente presentata dal non partecipante alla gara. Scaduto il termine perentorio di cui al sub 7 da parte dell'unico partecipante aggiudicatario divenuto inadempiente, il Curatore provvederà a comunicare la successiva avvenuta aggiudicazione al non partecipante alla gara che sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata nella quale sarà stabilito il nuovo termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale dovrà provvedere al pagamento del prezzo. Fermo restando tutte le pattuizioni previste dal presente "INVITO Al DUE PARTECIPANTI ALLA GARA".
  4. La cauzione non sarà restituita all'aggiudicatario inadempiente agli impegni indicati nel presente avviso di gara e verrà acquisita dal Fallimento a titolo di penale.

L'aggiudicatario non ha saldato entro 60 gg e ha chiesto una proroga di 60gg giustificando che la banca non ha ancora terminato iter bancario per il mutuo, il giudice ha concesso la proroga.

Domanda, dopo le condizione di gara poste dallo stesso giudice, si potevano concedere questi 60gg visto che in caso di inadempienza si stabiliva sin da allora che veniva Aggiudicato all'altra parte?

inexecutivis pubblicato 27 marzo 2019

Sulla natura perentoria del termine e sulla sua non prorogabilità si è recentemente pronunciata nuovamente la giurisprudenza della Cassazione, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

Anche in ordine alla possibilità che il versamento del saldo sia sospeso la giurisprudenza si è pronunciata negativamente (Cass. 19.6.1995, n. 6940; il caso affrontato nella citata sentenza era quello in cui l’aggiudicatario aveva omesso di versare il saldo prezzo lamentando che l’azienda posta in vendita era ormai cessata per inattività e conseguente revoca della relativa licenza di esercizio).

quanto alla possibilità che la mancata erogazione del mutuo possa costituire giusta causa di proroga, riteniamo che la risposta debba essere, in linea di massima, negativa, poiché la giurisprudenza ritiene che il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, intanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 c.c. in quanto renda impossibile l’adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore (Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 2011, n. 26830).

Applicando questi concetti alla erogazione del finanziamento necessario per l’acquisto immobiliare, il ritardo con cui la banca provveda alla erogazione del mutuo (o il diniego) costituisce un accadimento fisiologico nello svolgimento dei traffici commerciali, che in quanto tale è prevedibile dal debitore, e quindi anche dall’aggiudicatario. Appare allora applicabile a quest’ultimo il principio, più volte patrocinato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “la condizione di impotenza economica del debitore (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore, verso il quale, del resto, rimane tenuto anche oltre il termine dell’adempimento, stante il principio di cui all’art. 2740 c.c. (Cass. civ. sez. L, 20 maggio 2004, n. 9645) con la conseguenza che “il debitore che non adempie l’obbligazione pecuniaria alla scadenza non può sottrarsi alle conseguenze della mora, dimostrando, soltanto, che l’inadempimento dipende dalla mancanza transitoria di liquidità” (Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1991, n. 4270).

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