Proprietario non permette al perito l'accesso - tutelarsi per l'acquisto

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  • Ultimo messaggio 18 maggio 2017
novecity pubblicato 07 maggio 2017

Buongiorno, tra qualche settimana parteciperò all'asta senza incanto per un immobile residenziale. Su tale immobile risultano le seguenti trascrizioni contro: 2006-iscrizione a garanzia di mutuo fondiario 2010-iscrizione a garanzia di finanziamento 2010-ipoteca giudiziale 2011-ipoteca legale 2013-verbale di pignoramento Le domande che vorrei porre in particolare sono tre: 1. posso ritenere certa la cancellazione di tutte queste trascrizioni, anche qualora (è questo il caso) siano a garanzia di mutui/finanziamenti concessi da banche diverse? 2. non è stato possibile al momento della perizia determinare l'ammontare delle spese condominiali arretrate. Quali azioni sono concesse dalla legge per determinare tale ammontare ad oggi occulto? 3. la perizia di stima non descrive l'interno dell'immobile in quanto l'attuale proprietario non ha permesso l'accesso. Potrò al momento della visita documentare autonomamente lo stato dell'immobile (onde evitare danneggiamenti successivi) oppure posso stare tranquillo? Complimenti per il servizio reso ed un ringraziamento anticipato. AS

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inexecutivis pubblicato 09 maggio 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente ad ognuna delle domande formulate.

Cancellazioni delle ipoteche e dei pignoramenti.

A norma dell’art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l’ordine, impartito dal Giudice, di cancellare le ipoteche ed i pignoramenti, anche successivi al pignoramento.

Si tratta del così detto “effetto purgativo” della vendita forzata, espressione con la quale si esprime appunto il concetto per cui il bene viene trasferito libero dai vincoli pregiudizievoli che su di esso gravano (anche se a questo principio fanno eccezione le domande giudiziali trascritte prima del pignoramento, ed in alcuni casi anche dopo).

Quanto alle spese condominiali, occorre premettere che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.

Si tratta di informazioni che devono costituire contenuto essenziale della perizia. Questo si ricava dall’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Ciò premesso, dinanzi alla situazione prospettata nella domanda, il consiglio che possiamo offrire è quello di rivolgere istanza al professionista delegato (e poi, eventualmente, direttamente al Giudice se il delegato rimane inerte), nella quale, dopo aver rappresentato che:

1.      La perizia manca di un dato potenzialmente capace di incidere considerevolmente sul valore del bene;

2.      Questa mancanza determina una situazione di incertezza che scoraggia il mercato e dunque altera il fisiologico svolgimento delle operazioni di vendita;

3.      Il fatto che il perito non sia riuscito ad acquisire il dato (o che l’amministratore non voglia sostanzialmente fornirlo) malcelano possibili comportamenti distorsivi;

si chiede che il delegato domandi al Giudice di disporre la comparizione del perito al quale affidare il compito di verificare l’ammontare delle spese condominiali dovute dal debitore esecutato, ordinando altresì all’amministratore di condominio di esibire, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., i documenti dai quali questo elemento può desumersi.

 

Con riferimento al fatto che la perizia non descrive l’interno dell’immobile, non possiamo non rilevare che si tratta di una lacuna assai rilevante, che determina una forte alea per il potenziale acquirente. In sede di visita, comunque, potrà certamente essere autonomamente documentato lo stato dell’immobile.

novecity pubblicato 11 maggio 2017

Per quanto riguarda il punto sulle spese condominiali occulte, nel caso non venissero determinate entro la data dell'asta (molto vicina) potrebbe essere una carenza tanto grave da far nascere dubbi sulla validità stessa della gara? Per quanto riguarda il punto sulla visita all'immobile, documentarne lo stato include anche l'ausilio di fotografie e video?

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2017

A nostro avviso il fatto che la perizia di stima non contenga il riferimento alle spese condominiali non determina una carenza così grave da inficiare la vendita, ove la perizia non sia stata tempestivamente impugnata nel termine di 20 giorni dal suo deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Infatti, si tratta di un vizio procedimentale che, ove non tempestivamente dedotto nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, resta definitivamente sanato dall’ulteriore divenire della procedura.

 

Quanto alle foto/video, nulla esclude che il soggetto interessato alla vendita possa eseguirle.

novecity pubblicato 15 maggio 2017

Ringrazio per i chiarimenti e complimenti per l'utile e competente servizio che rendete al pubblico.

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2017

grazie a lei

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