propietà al 50% con persona convivente

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  • Ultimo messaggio 14 dicembre 2020
ferdinandoturnone pubblicato 11 dicembre 2020

Buon giorno

 io e la mia compagna vorremo acquistare una casa all'asta non siamo sposati ma abbiamo due bambini vorrei sapere come formulare l'offerta in quanto il bene sara suddiviso  al 50% .

 

 

inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

La questione ricorre con una frequenza nella prassi.

Le offerte congiunte devono ritenersi ammissibili, non essendovi ostacoli di ordine normativo in proposito. È solo controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto). Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada, e l’argomento contrario rispetto a tale scelta,  - che riposa nel principio per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe in un uno modo di trasferimento atipico della proprietà – sembra superabile attraverso la constatazione per cui tutto il diritto pignorato, seppur attraverso una sua "scomposizione qualitativa" viene trasferito.

Concretamente, l'offerta sarà un'offerta in cui tizio e caio dichiarano di voler acquistare in comproprietà il bene e formulano l'offerta, sottoscrivendola entrambi.

Si pone, piuttosto, il problema del versamento della cauzione, a proposito del quale deve ammettersi che essa possa essere anche unico, con assegno emesso da uno solo degli offerenti. Si noti a questo proposito che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerente deve prestare cauzione. Nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato, poco importando se ad adempiere sia stato uno solo degli offerenti o entrambi.

Quanto alla partecipazione alla gara, sono due le alternative: o i due offerenti sono presenti, oppure l’assente delega l'altro, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente (con procura rilasciata per atto pubblico), nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.

Intervenuta l'aggiudicazione poi, tutti gli offerenti saranno obbligati in solido al versamento dell'intero, e tutti subirebbero, in caso di decadenza, gli effetti del decreto di cui all'art. 587 c.p.c.

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