inexecutivis
pubblicato
11 febbraio 2021
Per rispondere all’interrogativo dobbiamo partire dall’ipotesi dell’assenza di un potere rappresentativo, dato ad esempio dal fatto che il procuratore partecipi alla gara senza essere stato autorizzato, e quindi mancando del potere rappresentativo per partecipare alla gara.
In questo caso l’inesistente potere rappresentativo speso renderà l’attività compiuta dal rappresentante priva di effetti, sia rispetto al rappresentante stesso che al rappresentato. In particolare, il rappresentante non sarà vincolato all’offerta formulata poiché egli ha dichiarato di agire in nome e per conto altrui (a differenza di quanto accade nell’ipotesi di offerta per persona da nominare, laddove è espressamente previsto che la mancata electio domini lo obbliga in proprio); allo stesso modo, non sarà vincolato il rappresentato, poiché questi non gli ha conferito il potere di partecipare alla gara.
Alle medesime conclusioni si deve giungere alle ipotesi di abuso del potere rappresentativo, quante volte le istruzioni fornite dal rappresentato valgono a connotare il contenuto della procura medesima.
Un esempio chiarirà meglio il concetto. Se tizio attribuisce a caio il potere di partecipare alla vendita ed alla gara per un prezzo non superiore ad un determinato importo, ove il rappresentante offra per un importo superiore eccederà i limiti della procura e dunque spenderà un potere rappresentativo di cui è privo, con la conseguenza che l’atto sarà inefficace.
A di fuori di questi casi, quando cioè il rappresentante faccia cattivo uso del potere rappresentativo di cui dispone senza travalicarne il perimetro, l’atto rimarrà valido e darà luogo solo ad una responsabilità per inadempimento del rappresentante nei confronti del rappresentato.