PROCURA CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI

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  • Ultimo messaggio 17 dicembre 2020
flams pubblicato 15 dicembre 2020

Buonasera,

oggi è partita una asta a cui ho partecipato inserendo offerta telematica.

Ho immesso i miei dati come presentatore offerta e poi come offerenti ho inserito i miei dati e quelli di mia moglie.

Siamo sposati in comunione dei beni, quindi ho indicato l'eventuale assegnazione come proprietà personale 50% mia e 50% di mia moglie. Ho allegato i documenti di entrambi. Tutto semplice.

Alle 12 all'apertura delle buste "telematiche" ricevo una chiamata dal responsabile delle vendite che mi chiede chi sia l'altro offerente. Spiego che è mia moglie e che siamo coniugati in comunione dei beni. Mi chiedono se ho procura. Ed al mio no mi avvisano che non possiamo partecipare alla gara.

Ma da quando tra moglie e marito in comunione dei beni serve una procura per rappresentare l'altro coniuge in queste operazioni? Non è che la burocrazia ci sta sfuggendo di mano?

inexecutivis pubblicato 17 dicembre 2020

Per comprendere il perché occorre partire dalla lettura dell’art. 177, comma primo, let. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».

La regola generale stabilita dal nostro codice è dunque che se uno dei due coniugi in regime di comunione esegue un acquisto, esso ricade nella comunione a meno che non ricorra uno dei casi previsti dal successivo art. 179 c.c.

Orbene, fatta questa premessa, è accaduto nel caso di specie che i due coniugi non hanno chiesto di acquistare in regime di comunione legale, ma (da quello che ci sembra di capire) hanno domandato che il bene fosse loro intestato come semplici comproprietari.

Se così fosse andava rispettatoquanto previsto dal d.m. 32/2015 (art. 12, commi 4 e 5) il quale disciplina l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, tutto sta nell’interpretare la offerta di acquisto e capire quale tipo di offerta è stata formulata: se è stata semplicemente richiesta l’applicazione del regime della comunione legale dei beni l’offerta è valida, altrimenti essa deve essere esclusa.

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