Procura ad altri offerenti d.m. 32/2015 (art. 12, commi 4 e 5)

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  • Ultimo messaggio 09 gennaio 2022
lycos pubblicato 30 settembre 2021

Salve, sto partecipando ad un asta telematica unitamente a mia moglie con cui sono coniugato in regime di divisione dei beni.

Per partecipare all'asta ove gli offerenti saremmo per l'appunto io e mia moglie, sto utilizzando la mia casella pec e firma digitale.

Facendo riferimento a quando indicato sull'avviso di vendita "Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine" ricevo diversi pareri.

L'avvocato che mi segue e che mi aiuta nella redazione degli atti per la partecipazione in asta, mi riferisce che l'atto di "procura" deve essere redatto da per forza da un notaio (con determinati costi), ma a mio avviso  potrei fare anche una scrittura privata magari all'ufficio anagrafe pagando il relativo bollo.

Vorrei sapere quale è la vostra opinione in merito.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 04 ottobre 2021

In tema di vendita telematica l'art. 12 del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 prevede ai commi 4 e 5 l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto digitalmente l’offerta. Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Ciò detto, in linea di massima il suo legale ha ragione. Se poi all’ufficio comunale le autenticheranno la sottoscrizione di una procura, questa basterà.

lycos pubblicato 07 ottobre 2021

Grazie, sempre puntuali.

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2021

grazie a lei!

aleksandar pubblicato 07 gennaio 2022

Buonasera,

Volevo sapere dall'utente lycos, come ha proceduto, se con l'autenticazione in comune e se ci sono stati dei problemi?

grazie

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2022

A proposito dell'autentica del segretario comunale osserviamo quanto segue.

Come abbiamo detto, il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Problematico è capire se questa scrittura privata possa essere autenticata dal segretario comunale.

A questo proposito l’art. 21 d.P.R. 445/200 consente che possano autenticare le sottoscrizioni anche i segretari comunali.

Tuttavia, una lettura restrittiva di questa norma sembrerebbe provenire dall’art. 97, lett. c), d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede prevede che il segretario comunale e provinciale "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

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