procedura liquidazione beni da sovraindebitamento art.14 legge 3/2012

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2019
leleio pubblicato 09 settembre 2019

Buongiorno,

nell'avviso di vendita (vendita senza incanto) di una procedura (come da oggetto) che comporta vendita immobile è indicato:

- La mancata partecipazione dell’offerente senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell’intero e la restante parte verrà acquista alla procedura esecutiva.

Significa che se un offerente non potrà essere presente all'asta e non si aggiudicasse l'immobile perderà 1/10 della cauzione??

A me giunge nuova una cosa del genere. Il delegato mi ha risposto in malo modo: ovvero non rispondendo al quesito, dandomi dell'inesperto e consigliandomi di chiedere ad un legale.

Avevo anche chiesto se era possibile presentare un'offerta senza presenziare il giorno dell'asta ed eventualmente aggiudicarsi l'immobile se l'offerta fosse risultata la più alta. Ma anche su questo il delegato non mi ha risposto. la domanda è così assurda?

 

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2019

 

La previsione contenuta nell’avviso di vendita ci sembra singolare, poiché la disciplina in essa indicata è tipica della vendita con incanto, dove la parziale perdita della cauzione in caso di omessa partecipazione alla vendita è sancita dal secondo comma dell’art. 580 c.p.c.

Nella vendita con incanto, dunque, la cauzione segue una sorte diversificata a seconda del comportamento dell’aggiudicatario:

-      se non è presente all’incanto ne perde il 10%, che gli viene trattenuto a titolo di multa, ottenendo la restituzione del restante 90%;

-      se partecipa e non diviene aggiudicatario gli viene immediatamente restituita;

-      se diviene aggiudicatario ma non adempie all’obbligo di versare il saldo prezzo la perde integralmente.

Ciò detto, riteniamo che la previsione dell’avviso di vendita sia illegittima per la ragione che essa applica alla vendita senza incanto un istituto proprio della vendita con incanto, che riteniamo non applicabile alla vendita senza incanto.

Detto questo, occorrerebbe analizzare il fascicolo per verificare se questa singolare previsione no non sia attuativa di una specifica disciplina della vendita prevista a monte dal liquidatore o dal giudice, anche se la cosa ci sembra alquanto improbabile.

Siamo in definitiva propensi a ritenere che la previsione sia frutto di un errore.

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