Rispondiamo ai quesiti posti osservando, a proposito della cauzione, quanto segue.
Ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.
Ora, non ci sembra affatto che il versamento della cauzione mediante assegni circolari postali possa costituire causa di esclusione dalla gara.
Va poi aggiunto che non si vede quale concreto interesse (delle parti o della procedura in quanto tale) possa essere salvaguardato dal considerare necessario, e dunque a pena di esclusione, che la cauzione sia versata con circolare bancario e non postale.
Detto questo, registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
Si tratta di un precedente che tuttavia non ci sentiamo di condividere poiché so tratta di un formalismo che non giova né alle parti, né alla tutela del superiore interesse della procedura alla immutabilità delle condizioni di vendita, quale presupposto della sua trasparenza.
In ordine alla verbalizzazione del deposito dell’offerta, osserviamo che, a differenza di quanto avviene in altre norme del codice di procedura civile, l'art. 571 c.p.c. non prevede che della ricezione della busta contenente l'offerta di acquisto sia redatto un "processo verbale".
Tuttavia, il momento del deposito dell'offerta è centrale nel procedimento di liquidazione poiché esso è funzionale ad individuare il soggetto che materialmente deposita la busta, il giorno e l'ora del deposito.
Quanto al primo dato, la sua centralità si rinviene nella considerazione per cui, a ben vedere, le norme sulla vendita non contemplano la materiale identificazione dell'aggiudicatario, che potrebbe non essere presente al momento dell'apertura delle buste (né questo incide sull'aggiudicazione, per lo meno nella vendita senza incanto) per cui è necessario almeno identificare il "pesentatore" dell'offerta.
In ordine al secondo, si coglie agevolmente che il suo rilievo si appunta nella circostanza per cui, nel caso di plurime offerte tutte uguali ed in assenza di gara, il momento di deposito dell'offerta è determinante ai fini dell'aggiudicazione, secondo quanto prescritto dall'art. 573 c.p.c.
Fatte queste premesse, poiché è pacifico che il professionista delegato, nel ricevere la busta contenente l'offerta, esercita, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, lo stesso potere certificativo che l'art. 571 c.p.c. riserva al cancelliere, l'apposizione sulla busta dei dati del presentatore e della data e dell'ora di deposito costituisce essa stessa verbalizzazionedell'attività compiuta, verbalizzazione di cui il presentatore, evidentemente portatore di uno specifico interesse rispetto al quisque de populo, ha diritto a ricevere copia.