Asta telematica ex art 107 l. f senza modulo Min Giustizia
Asta telematica ex art 107 l. f senza modulo Min Giustizia
Buon giorno, Sto considerando di partecipare ad un asta telematica ex. art. 107 comma 1 l.f., in cui la procedura telematica è gestita esclusivamente dal sito della società specializzata incaricata. A differenza di altre procedure organizzate sempre in base ai provvedimenti della legge fallimentare che prevedono l'inoltro dell'offerta fatta secondo il modulo presente sul sito del Ministero della Giustizia (con tanto di marca da bollo), questa volta il passaggio non viene richiesto. La mia domanda riguarda la correttezza della procedura e se questo può essere attaccato o reso nullo più avanti nella fase di assegnazione e rogito. Grazie per l'attenzione
Per rispondere alla domanda dobbiamo partire dalla lettura dell’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.
In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile. In questi caso il legislatore richiede esclusivamente che siano assicurate adeguate forme di pubblicità (tra cui la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche) che assicurino la massima pertecipazione degli interessati.
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Dunque, nel caso di specie la situazione potrebbe essere regolare, se si sta procedendo ex art. 107 comma primo c.p.c.
Peraltro, secondo alcuni, anche se si trattasse di vendita celebrata a norma del codice di procedura civile non si sarebbe obbligati al rispetto del dm 32/2015 (che disciplina le modalità di svolgimento della vendita telematica), ma si tratta di una opinione minoritaria che non ci convince.