procedura concorsuale per più lotti

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maomucio pubblicato 16 gennaio 2017

Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento: In una procedura concorsuale- fallimentare, vengono venduti all'asta più appartamenti dello stesso bene (condominio). Nel precisare che il Delegato ha adottatato la stessa regolamentazione prevista per le procdure esecutive, posso dedurre che nel caso  l'offerta riguardi più lotti , potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo? Inoltre nel caso di aggiudicazione di uno dei lotti per cui si partecipa, l'aggiudicatario viene automaticamente escluso dal partecipare alle restanti gare? e pertanto anche escluso automaticamente dall'offerta vincolante in merito ai lotti per i quali non parteciperebbe più? Nell'avviso di vendita non vi è alcun riferimento a quanto sopra. Chiedo se tale procedura è normata o se vi sono autonomie nell' applicarla? 

Grazie , attendo fiducioso Vs prezioso riscontro. 

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inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2017

Ci sembra che i quesiti formulati siano più di uno.

Cerchiamo quindi di rispondere separatamente a ciascuno di essi.

1.    Nel caso di offerta per più lotti potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo? Riteniamo di no. Ogni lotto rappresenta una vendita a sé medesima, per cui per ognuno di essi va presentata una domanda di partecipazione, con versamento della relativa cauzione. Ovviamente non è escluso che le diverse offerte di acquisto siano contenute in una unica busta, ma è comunque necessario che ad essa si accompagnino tanti assegni quanti sono i lotti per i quali si intende concorrere.

 

2.    L’aggiudicazione per un lotto determina automaticamente l’esclusione dalla partecipazione alla vendita per gli altri lotti? Anche in questo caso la risposta è negativa. L’aggiudicazione per un lotto non determina alcuna esclusione per gli altri. L’offerente si aggiudicherà tutti i lotti per i quali risulterà, eventualmente a seguito di gara (in presenza di pluralità di offerte per lo stesso lotto) il miglior offerente.

maomucio pubblicato 20 gennaio 2017

Vi ringrazio della risposta e contestualmente vi prego di chiarire quanto riportato di seguito al punto 3 del sito astalegale.net http://www.astalegale.net/it/Content/Index/26690#n2_1, che riporto di seguito:

Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto

  1. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell'Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale competente e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato, secondo i tempi e i modi contenuti nell'ordinanza e/o nell'avviso di vendita e stabiliti dalla legge e dal Tribunale competente
  2. L'offerta in carta legale (con marca da bollo apposta) dovrà contenere:
    • il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;
    • i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
    • l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione;
    • il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonché le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;
    • L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
  3. Nella busta deve essere inserita tutta la documentazione e la cauzione stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

inexecutivis pubblicato 21 gennaio 2017

Come avrà certamente notato, sul sito viene chiaramente specificato che Le seguenti indicazioni hanno carattere generale e variano secondo le prassi e la normativa adottate dal Tribunale di competenza. È NECESSARIO, QUINDI, FAR SEMPRE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA E/O NELL'AVVISO DI VENDITA DELLA PROCEDURA.

 

Dunque la possibilità (riportata a titolo meramente esemplificativo) è subordinata alla esistenza di una espressa previsione in tal senso contenuta nell’ordinanza o nell’avviso di vendita.

alexfranco pubblicato 22 ottobre 2021

Buona sera , da utente ancora inesperto , ho alcune questioni alle quali non sono riuscito , nemmeno con ricerca di informazioni , a dare risposta certa. Uno di questi e' il seguente : stiamo preparando la partecipazione ad un'asta multipla e in gruppo , cioe' consegneremo piu' offerte firmate da 4 privati. La domanda e' gli assegni di cauzione devono uscire da un conto cointestato agli eventuali assegnatari , o possono provenire anche da conti correnti distinti , cioe' ognuno emette assegno circolare dal proprio conto? 

grazie

inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Nessuna norma detta prescrizioni in merito alla provenienza delle cauzioni, per cui ogni strada è praticabile.

alexfranco pubblicato 24 ottobre 2021

Buon giorno , grazie per la risposta , procederemo senza dubbi da questo punto di vista.

Per il proseguo mi piacerebbe dare risposta anche ad un altro quesito, forse piu' complesso.

Cercavo di capire se fosse possibile partecipare ad aste per conto terzi , con la possibilita' , in caso di vincita, di comunicare a chi assegnare l'eventuale immobile ; ho trovato una timida sicurezza in quanto orbita attorno all'art, 590 bis del d. l. del 2016 decreto banche , messo in dubbio pero' da tutte le informazioni trovate su blog e forum a riguardo che negano questa possibilita'. Vi chiedo se possibile darmi una risposta certa a riguardo .

Ringrazio anticipatamente 

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2021

Rispondiamo alla domanda premettendo che l’art. 590 bis non si riferisce all’acquisto per procura ma all’assegnazione in favore di terzo, la quale può essere richiesta solo dal creditore e non dagli offerenti.

Questi ultimi invece dispongono della possibilità di presentare offerte in nome e per conto di un terzo a norma dell’art. 571 c.p.c.,il quale prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale”.

Precisiamo sul punto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016, con la conseguenza che se si vuole formulare una offerta di acquisto conferendo procura ad una terzo, costui deve essere un avvocato.

Inoltre, proprio la possibilità di formulare offerta per procura, anche per persona da nominare, esclude che l’offerente possa chiedere che il decreto di trasferimento sia pronunciato in favore di un soggetto diverso dall’aggiudicatario.

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