Procedura concorsuale - fallimentare (nuovo rito)

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  • Ultimo messaggio 24 dicembre 2018
lpcristina pubblicato 19 dicembre 2018

ho partecipato ad un'asta fallimentare con rilanci. La mia e' stata l'offerta superiore. Il curatore, al termine dell'asta, riferiva che nel termine di 10 giorni chiunque poteva effettuare offerte migliorative superiori di almeno il 10% della mia offerta.. Qualcuno ha presentato offerta migliorativa a mezzo di lettera raccomandata pervenuta al curatore oltre il termine perentorio dichiarato (12° giorno).

Gradivo conoscere se tale offerta migliorativa puo' essere presa in considerazione nonostante sia stata presentata oltre il termine dei 10 giorni.

Cordialmente

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inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2018

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., (come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

A proposito di questa norma va detto in primo luogo che la norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile (art. 107, comma 2, l.fall.) questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017).

Quindi occorre in primo luogo verificare se la vendita si sia svolta, sulla scorta di quanto previsto dal programma di liquidazione, ai sensi del primo o del secondo comma della legge fallimentare, poiché essa potrà spiegare i suoi effetti solo nella prima ipotesi.

Ove così fosse, va ricordato che secondo la giurisprudenza la norma, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

 

Non è quindi detto che l'offerta presentata 12 giorni dopo l'aggiudicazione cada nel vuoto, a meno che il curatore non abbia espressamente ciò previsto nel disciplinare di vendita.

 

 

lpcristina pubblicato 21 dicembre 2018

Specifico che l'annuncio sul portale istituzionale del Tribunale competente, indicava l'asta quale "SENZA INCANTO", e quindi la mia relativa istanza di partecipazione e' stata inoltrata in bollo secondo la modulistica all'uopo predisposta ed estrapolata dal medesimo portale indicante esplicitamente il "senza incanto".

Nell' "avviso di vendita" nulla veniva precisato se trattarsi di asta "competitiva" o "senza incanto".

Al termine dei rilanci mi veniva solamente fatto sottoscrivere un atto del quale ne ignoravo la consistenza ed a me non consegnato anche se ne avevo fatto richiesta verbale. L'atto in argomento veniva poi da me richiesto nei giorni seguenti al curatore. Trattasi di "verbale di udienza per esame offerte e gara tra gli operanti" dove viene indicato chiaramente che la mia offerta, e' quella piu' alta, e che gli altri assegni depositati a cauzione dagli altri offerenti, vengo a costoro consegnati. Anche in questo scritto non si citano la tipologia dell'asta, ne tantomeno i 10 giorni per offerte migliorative.

Infine ribadisco con fermezza che l'asta viene indicata nella procedura fallimentare quale "senza incanto" e la relativa istanza di partecipazione e' stata da me inoltrata secondo le tempistiche e modalita' disposte, in tal senso.

Cordialmente

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2018

 

Le precisazioni formulate ci consentono di affermare che molto probabilmente si è trattato di una vendita celebratasi secondo le norme del codice di procedura civile, il che ci induce a confermare l'inapplicabilità dell'istituto della sospensione di cui all'art. 107, quarto comma, l.fall.

L'unica norma di cui si potrebbe astrattamente fare applicazione nel caso di specie per sospendere la vendita è quella di cui all'art. 108 l.fall., la quale prevede il potere del giudice delegato di impedirne il perfezionamento ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

A nostro avviso l’istituto della sospensione della vendita ex art. 108 l.f., che costituisce in sede fallimentare il parallelo dell'art. 586 c.p.c. per le vendite esecutive individuali, soggiace ai medesimi presupposti di applicabilità previsti per quest'ultimo, a proposito del quale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18451 del 21.9.2015 ha affermato che Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.

Questa non è volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, ma in linea generale, il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l’aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha tipizzato secondo l’elenco esposto.

Ciò in quanto l'affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione degli interessati, e dunque costituisce il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per il solo fatto che è stata formulata una offerta migliorativa successiva, evidentemente avvolge in un alone di incertezza il procedimento di liquidazione, che disincentiva gli offerenti.

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