PROBLEMI CON STIPULA ATTO IN CONCORDATO PREVENTIVO

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  • Ultimo messaggio 14 luglio 2021
Steven_F3 pubblicato 09 luglio 2021

Buongiorno,

 

ho partecipato ad un'asta, nella procedura di concordato preventivo, per la vendita di una villetta di cui

sono aggiudicatario con verbale di aggiudicazione del 14/05/2021.

La procedura prevedeva il versamento del saldo entro 90 giorni e poi la stipula dell'atto notarile entro 30 giorni.

In data 10/05/2021 il liquidatore ha verbalizzato l'avvenuto versamento del saldo.

 

Il liquidatore, attraverso il tecnico incaricato, ha provveduto a fare richiesta di accesso agli atti al Comune a seguito della quale ha ricevuto risposta che tutti i documenti erano stati sequestrati dalla Procura e non più disponibili in Comune.

Sempre il liquidatore ha inviato istanza di dissequestro alla Procura che ha poi risposto il 09/06/2021 comunicando l'avvenuta distruzione dei fascicoli già dal 2018.

Il Liquidatore, dopo promesse verbali non mantenute, ha scritto una PEC al Comune il 28/06/2021 chiedendo sollecito accesso alla documentazione necessaria alla stipula del contratto.  

Ad oggi 09/07/2021 siamo ancora in attesa di risposta o contatti dal Comune.

 

Ora chiedo:

Ma tutto questo non doveva essere verificato prima di bandire l'asta? Non doveva essere riportato o segnalato nella Perizia del Tecnico?

Cosa posso fare adesso per tutelarmi?

Cosa posso fare per accelerare i tempi?

Posso chiedere un risarcimento avendo fatto un mutuo per procedere al versamento del saldo?

Grazie

inexecutivis pubblicato 14 luglio 2021

Difficile rispondere alla domanda.

A questo fine occorrerebbe leggere il contenuto della perizia per comprendere se in essa fossero inserite informazioni errate o se invece la stessa fosse afflitta da mere omissioni.

Invero, se sono state fornite informazioni inesatte, esiste in teoria (salvo verificare in concreto come si è dipanata la procedura) un margine per chiedere il risarcimento del danno. Viceversa colui il quale, pur a fronte di una perizia in cui vi sono informazioni omesse, si determini a formulare una offerta di acquisto, non può poi lamentare il risarcimento del danno derivante dal contenuto a sé non favorevole delle informazioni omesse, per un elementare principio di autoresponsabilità.

Un esempio potrà aiutare a comprendere il distinguo che abbiamo appena compiuto. Se ad esempio negli atti della procedura si dicesse che il bene è regolare sul piano urbanistico ed invece successivamente si dovesse scoprire che lo stesso è inficiato da un abuso non sanabile, margini per chiedere ed ottenere un risarcimento ci sono. Se invece nulla si dicesse in ordine alla regolarità urbanistico edilizia e successivamente si appurasse una abuso edilizio, non vediamo spazio per una tutela risarcitoria.

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