PRIMA CASA GREZZA

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2019
Roman B pubblicato 11 ottobre 2019

Buongiorno . 
Nel sito di Agenzie delle Entrate leggo che posso chiedere agevolazione prima casa ma che se non sposto la residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi allora perdo le agevolazioni. 

Ma se il lotto è grezzo non avrò tempo 18mesi di finire i lavori quindi non posso chiedere benefici prima casa ? 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 13 ottobre 2019

Esatto. se non si è in grado di spastare la residenza nel comune (non è necessario nell'immobile) in cui si trova l'appartamento non potranno chiedersi i benefici fiscali prima casa.

Roman B pubblicato 13 ottobre 2019

E’ un grezzo molto avanzato. Mancano solo pavimenti con tubazioni per impianto di riscaldamento a pavimento e la caldaia .Muri finestre e porte ci sono già . Poi si fa certificato energetico e agibilità e spostamento di residenza in comune . Possibilità economica non è un problema per le carte in comune tanta paura per i tempi ... Leggo nel sito di Agenzia delle entrate “se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ,l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazuone dell’imposta . Per fare questo , deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato . Non applicherà sanzione di 30%. Immobile è da una impresa fallita soggetta ad IVA nel mio caso vorrei evitare pagare 10% di IVA . (A/2 catastalmente )

Ciò che è precisato per evitare la sanzione è valido anche per le Aste ? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2019

In linea generale la risposta a questo interrogativo impone risposte diversificate in ragione dei motivi della rinuncia.

Giova premettere che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. Ciò in quanto il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in occasione dell'acquisto dall'acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti. Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa” questa non sarà più revocabile dalla parte (così Cass. 28 giugno 2000 n. 8784, laddove in particolare, si è chiarito che “non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, …, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina (…). A parere della suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”. Dello stesso tenore Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17294 del 30/07/2014).

Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato deve escludersi, pertanto, che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis), possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite.

Diverso è il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente nell'atto di acquisto, e rispetto alla quale egli intende tornare sui propri passi, non attenga alla sussistenza delle condizioni che devono necessariamente preesistere al momento della compravendita per fruire dei benefici ma sia riferita, invece, all’impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza nel termine di diciotto mesi dalla data dell’atto (analogo discorso vale, come si vedrà per l'impegno al riacquisto entro l'anno nel caso di vendita entro il quinquennio).

In tal caso, l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipende, infatti, da un comportamento futuro che il contribuente dovrà porre in essere, con la conseguenza che la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione, solo quando, allo scadere dei diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, l'agenza delle entrate con la risoluzione n. 105 del 31/10/2011 ha ritenuto che, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.

L'amministrazione finanziaria ha precisato che, a tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa nell'atto di acquisto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, aggiungendo che questo vale anche per gli immobili assoggettati ad IVA.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Non troverà invece applicazione la sanzione pari al 30 per cento di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al TUR in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

Ovviamente, quello che abbiamo precisato vale sia per le vendite negoziali che per quelle esecutive.

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