prima asta

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Furneri pubblicato 21 ottobre 2021

buonasera vorrei chiedere delle informazioni se e possibile ...mi sono imbatuta in un annuncio asta su immobiliare e mi potrebbe interessare questo immobile ma sarebbe la mia prima asta e vorrei dei consigli su che cosa devo guardare e valutare assolutamente per riuscire a fare un buon affare...sono andata sul sito aste legale letto la perizia ...spese da affrontare sulla perizia ci sono le ipoteche e le deformita pero che sono regolarizzabile.....e poi non so cosa devo guardare valutare altre spese impreviste? qualsiasi consiglio e ben venuto...

in caso che mi aggiudico il immobile cosa ho da pagare :custode /atto notarile poi ce altro?

 

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inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Difficile offrire una risposta rispetto ad una domanda così generica.

Certamente un attento studio della perizia ed una visura ipotecaria prima della vendita non guasterebbero.

Quanto ai costi, li indichiamo di seguito.

IMPOSTE

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). Se invece non si tratta di prima casa l’aliquota è del 9%.

In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

110 per la prima casa (e per una sola pertinenza)

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1) non prima casa.

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (se prima casa, altrimenti le aliquote possono essere del 10 o del 22%, a seconda del tipo di immobile), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.

A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Il comma 5 prevede poi che in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato a norma del presente articolo non può essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione”.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

COSTI DI CANCELLAZIONI FORMALITà PREGIUDIZIEVOLI

In relazione ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, riteniamo che se nulla è detto nell’avviso di vendita esse gravano sulla procedura.

Se invece fosse precisato che gravano sull’aggiudicatario, osserviamo quanto segue.

In primo luogo va operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Furneri pubblicato 25 ottobre 2021

La ringrazio per la risposta La perizia e abbastanza chiara e esaustiva

  1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Vincoli storici o paesaggistici L'immobile esecutato, tranne che alle leggi urbanistiche vigenti, non è assoggettato ad alcun vincolo né di carattere paesaggistico né storico o di altra natura. 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna. 4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna. 4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno. 4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno. 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA: 4.2.1. Iscrizioni: Ipoteca volontaria attiva, stipulata il 05/05/2010 a firma di notaio Sicignano Mario ai nn. 40109/17369 di repertorio, iscritta il 07/05/2010 a Conservatoria RR.II. di Pinerolo ai nn. 3787/676, a favore di * DATO OSCURATO , contro DATO OSCURATO , derivante da Concessione a garanzia di mutuo . Importo ipoteca: 228.900,00. Importo capitale: 152.600,00. Durata ipoteca: 30 anni Ipoteca legale attiva, stipulata il 23/05/2017 a firma di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA ai nn. 5012/11017 di repertorio, iscritta il 29/05/2017 a Conervatoria RR.II: di Pinerolo ai nn. 3967/516, a favore di DATO OSCURATO , derivante da RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO. Importo ipoteca: 139.178,42. Importo capitale: 69.589,21 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Pignoramento stipulato il 11/05/2019 a firma di Ufficiale Giudiziario Corte d'Appello di Torino ai nn. 12321 di repertorio, trascritta il 05/06/2019 a Conservatoria RR.II. di Pinerolo ai nn. 4491/3408, a favore di DATO OSCURATO , contro DATO OSCURATO * , derivante da Verbale di pignoramento immobiliare 4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna. 4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.
  2. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00 Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00 Espropriazioni immobiliari N. 572/2019 promossa da: UNICREDIT SPA

lteriori avvertenze: Cancellazioni delle formalità Le formalità elencate colpiscono esclusivamente il cespite pignorato e sono da cancellare totalmente. La loro cancellazione sarà a cura della procedura con oneri relativi a carico dell'agggiudicatario che, nelle presente, si quantificano, con le dovute riserve, in quanto l'ammontare esatto sarà stabilito dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate ( Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo), in: per il pignoramento del 05/06/2019 ai n.ri 4491 / 3408, la somma di € 294,00 cosi ripartita: l imposta ipotecaria: € 200,00 l imposta di bollo: € 59,00 l tassa ipotecaria: € 35,00 per l'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo del 0705/2010, ai n.ri 3787/676: tassa ipotecaria € 35,00; per l'ipoteca legale del 29/05/2017 ai n.ri 3967/516 la somma di € 789,89 così ripartita: l tassa ipotecaria: € 35,00 l imposta di bollo: € 59,00 l imposta ipotecaria determinata nella misura dello 0,5% della somma iscritta di € 139.178,42 : 0,5% x € 139.178,42 = € 695,89. Per un totale complessivo di € 1.084,24 . A tale importo si dovrà verosimilmente aggiungere il compenso da corrispondere al professionista incaricato alla cancellazione, in questa sede non esattamente quantificabile ma che in via del tutto indicativo e con le riserve del caso viene approssimativamente segnalato nella somma di € 600,00, comprensivo degli oneri di legge. Somma, eventualmente, diversa potrà essere indicata dal professionista delegato alla vendita.

Furneri pubblicato 25 ottobre 2021

Leggendo la perizia sembra completa...ignorando la materia possono essere altri vincoli ipoteche e spese omesse nella perizia...?

Furneri pubblicato 25 ottobre 2021

ok una volta valutata la perizia e tutte le spese....

mi sono inscrita sul portale www.astetelematiche.it

1.presentazione lotto ok

2.presentatore metterò il nome di mio marito perche sarà lui anche l offerente.

e qui mi serve la pec che pensavo di fare aruba base (6 euro al anno)va bene ?

dubbio anche sulla firma digitale  :che firma digitale consigliate che sia facilmente reperibile online ???aruba offre una firma digitale OTP -o pure meglio scegliere quella proposta dal portale astetelematiche?

 posta eletronica ordinaria sconsigliato una posta gmail? meglio farci una nuova hotmail?

punto 3...offerente mettero solo i dati di mio marito  percioe copio i dati del presentatore

punto 4 la quata 100 %di mio marito 

punto 5 prezzo offerto : mettero offerta minima totale del asta?( asta prezzo 100.000 offerta minima 75.000..io preferisco partire dal offerta minima75.000

e la cauzione il 10%del prezzo offerto cioè bonifico bancario di 7500?

con allegati il bonifico bancario e tutti i extremi del bonifico 

punto 6 riepilogo

e firma documento( che devo ancora approfondire scarica e firma fuori linea ) devo ancora capire dove acquistare la firma digitale...

dopo le conferme della domanda passaggio a pagamento  bollo digitale

scarico offerta pacchetto (senza aprirlo per non alterarle il file ) allego ricevuta bollo e offerta l indirizzo “offertapvp.dgsia@giustiziacert.it”,  

in caso che viene respinta per qualche sbaglio mio posso rifare tutto da capo con i stessi estremi del bonifico giusto? no devo fare un altro bonifico....

anche se viene accettata ma mi rendo conto che o sbagliato qualcosa posso rifarla ? 

per ora e tutto vi terrò aggiornati ..

scusate i sbagli di ortografia ma non sono nata qui...

grazie 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2021

L'iter descritto è corretto.

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