prezzo vile con base d'asta 0 e cambio data della gara

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  • Ultimo messaggio 12 ottobre 2020
chiarachiara pubblicato 09 ottobre 2020

Buongiorno,

sperando sia la sezione giusta scrivo per un chiarimento in merito al prezzo di aggiudicazione.

Procedura: procedure concorsuali - fallimentare (nuovo rito)
Tipologia: competitiva
Sesta asta.
Prezzo 0,00
Offerta minima 0,00

Il bene presenta, come si può evincere dai tentativi d'asta andati deserti e dal prezzo, diverse magagne. Inoltre, a mio avviso, la perizia di stima (superiore ai 100.000 euro) riporta una quotazione lontana anni luce dalla realtà.



L'avviso di vendita riporta ed evidenzia le seguenti frasi:
"All’esito   della   gara   esperita   ed   individuato   il   miglior   offerente,   il   curatore   procederà all’aggiudicazione  provvisoria,  aggiudicazione  non vincolante  per  il  fallimento,  che  si  riserva  sin d’ora di sottoporre la stessa alla valutazione di congruità degli organi della procedura".

"Inoltre,  il  giudice  delegato,  su  istanza  del  fallito,  del  comitato  dei  creditori  o  di  altri interessati,  previo  parere  dello  stesso  comitato  dei  creditori,  può  sospendere,  con  decreto motivato,  le  operazioni  di  vendita,  qualora  ricorrano  gravi  e  giustificati  motivi  ovvero,  su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo  107,  impedire  il  perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti notevolmente  inferiore  a  quello  giusto,  tenuto  conto  delle  condizioni  di  mercato  (art.  108 co.1° L.f.)"



E' possibile che la miglior offerta, qualora non dovesse superare quando dovuto dal fallimento per imposte (es. IMU maturato negli anni), sia da considerarsi "non congrua"? E' quindi possibile che un prezzo sia "vile" anche quando la base d'asta sia 0?
Da profana, mi sembrerebbe più corretto che gli organi della procedura fissassero un minimo che copra le spese, anzichè mettere base d'asta 0, se hanno già in mente un minimo entro il quale non risulta conveniente assegnare il bene.
Riassumendo:la derelizione ex art. 104ter L.F. è ammissibile anche al sesto tentativo di vendita con base d'asta 0?

Inoltre, la gara che NON è telematica è stata fissata da mesi nell'avviso di vendita. L'intenzione di partecipare mi ha fatto programmare gli impegni tenedo in considerazione la data fissata nell'avviso di vendita. Ora sembra che tale data verrà posticipata e la nuova data verrà comunicata solo a coloro che depositeranno l'offerta. E' innegabile che ciò crei diversi problemi e renda l'opportunità di partecipare meno conveniente per coloro che si trovano fuori zona, tenuto conto anche della situazione sanitaria dettata dal COVID-19. Lo slittamento potrebbe render valida anche una partecipazione telematica anche se questa non è prevista? Oppure ci si deve adattare al cambiamento di data?

Comlimentandomi per il gran lavoro svolto su questo forum, ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità.







inexecutivis pubblicato 12 ottobre 2020

 L'art. 108 l.fall., prevede il potere del giudice delegato di impedirne il perfezionamento ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

A nostro avviso l’istituto della sospensione della vendita ex art. 108 l.f., che costituisce in sede fallimentare il parallelo dell'art. 586 c.p.c. per le vendite esecutive individuali, soggiace ai medesimi presupposti di applicabilità previsti per quest'ultimo, a proposito del quale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18451 del 21.9.2015 ha affermato che Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.

Questa non è volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, ma in linea generale, il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l’aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha tipizzato secondo l’elenco esposto.

Ciò in quanto l'affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione degli interessati, e dunque costituisce il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per il solo fatto che è stata formulata una offerta migliorativa successiva, evidentemente avvolge in un alone di incertezza il procedimento di liquidazione, che disincentiva gli offerenti.

Sulla scorta di questi dati non riteniamo che il curatore possa rinunciare alla liquidazione del cespite ex art. 104-ter nel caso in cui perverranno offerte di acquisto, anche perché il bene è già stato acquisito all’attivo del fallimento per cui le imposte che su di esso gravano sono dovute fino a quando la procedura non assumerà l’eventuale decisione di rinunciare alla liquidazione di esso.

Infine, quanto alle modalità di presentazione delle offerte, se la vendita non è telematica non resterà che prendere atto della nuova data fissata.

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