Prezzo, pagamenti e rilanci in asta

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Infoaste pubblicato 27 luglio 2016

Buongiorno, mi piacerebbe sapere se le tempistiche di pagamento durante la competizione in sede di asta sono parte integrante della competizione stessa oppure no. Mi spiego meglio.

Immaginiamo una base asta 100.000.

Il primo offerente rilancia a 102.000 (pagamento 90 gg)

Se il secondo offerente rilanciasse sulla modalità di pagamento e non sul prezzo (supponiamo che offrisse cioè 102.000 ma con pagamento diciamo a 30 gg.) sarebbe considerata un'offerta migliore?

E quindi in sostanza la gara oltre al prezzo si potrebbe giocare anche sulla modalità di pagamento... fino ad offrire un pagamento immediato?

Ho visto che avete già parzialmente affrontato l'argomento, ma mi piacerebbe cabire cosa dice la legge (o il regolamento) a proposito, visto che gli sugli avvisi di vendita non si precisa molto a riguardo. Grazie.

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inexecutivis pubblicato 27 luglio 2016

Riteniamo che una serie di indici normativi conducano a ritenere che la gara non possa che svolgersi sul “prezzo”, e che gli altri elementi di valutazione delle offerte assolvano ad una funzione per così dire, “residuale”, nel senso che intervengono quali criteri di selezione delle medesime allorquando il Giudice (o il professionista delegato) siano chiamati ad individuare l’offerta migliore tra più offerte di pari importo nei casi in cui la gara tra una pluralità di offerenti non abbia luogo.

 

In primis viene in considerazione l’art. 573, comma 1 c.p.c., ai sensi del quale in caso di pluralità di offerenti il Giudice dell’esecuzione invita gli stessi ad una gara sull’offerta “più alta”, con ciò riferendosi inequivocabilmente ad un concetto di prezzo.

Si noti, a questo proposito, che detto inciso non è stato modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, che pure ha sostanzialmente riscritto l’art. 573, introducendo (tra l’altro) al comma terzo il concetto di “offerta migliore”, elencando i relativi criteri di individuazione della stessa.

In secondo luogo rileva il tenore dell’art. 576, comma primo n. 6 c.p.c., che pure non è stato novellato dal citato d.l., (e che si ritiene pacificamente applicabile anche alla disciplina della vendita senza incanto in quanto compatibile) il quale prevede che quando il Giudice dispone la vendita con incanto indichi, tra l’altro, “la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte”. Sarebbe pertanto illogico, e certamente di dubbia tenuta costituzionale, che i rilanci nella vendita senza incanto dovessero avere un contenuto diverso da quello previsto per la vendita con incanto.

Anche la lettura dell’art. 24 comma 3 del 3 del D.M. Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 adottato (in tema di vendite telematiche) ai sensi dell’art. 161 ter disp. att. c.p.c.. induce a ritenere che i rilanci debbano consistere in rialzi del prezzo: invero, si legge nella norma che al termine della gara il gestore della vendita telematica comunichi a tutti i partecipanti “la maggiore offerta formulata” non già la migliore.

In conclusione, pertanto, la gara deve svolgersi sul prezzo.

giuseppe.agostino pubblicato 09 ottobre 2019

Salve

a settembre una signora si è aggiudicata un immobile ad un'asta giudiziaria senza incanto davanti al Notaio, versando la caparra pari al 15%, ed ha l'obbligo di saldare il prezzo dell'immobile aggiudicato all'asta entro 60 giorni dalla data dell'asta, io ora vorrei intervenire versando per intero il prezzo totale dell'immobile in modo da aggiudicarmi io l'asta, volevo sapere come fare, se devo contattare il curatore oppure il notaio, volevo sapere se posso offrire € 100,00 in più rispetto all'aggiudicatario oppure devo versare € 2.000,00 in più rispetto a quanto offerto da lui (nel bando di gara c'era scritto che ogni rilancio deve essere di € 2.000,00), se saldo io il prezzo di vendita l'immobile me lo aggiudico io direttamente visto che ho saldato per intero l'offerta oppure è possibile che mi facciano controrilanci.

Grazie   

inexecutivis pubblicato 12 ottobre 2019

Per rispondere all’interrogativo formulato occorre preliminarmente stabilire se la vendita giudiziaria di cui si parla nella domanda sia una vendita esecutiva oppure una vendita fallimentare.

Nel primo caso riteniamo che non esista alcuna possibilità. Invero, nella vendita esecutiva senza incanto l’istituto dell’offerta in aumento non è praticabile, essendo ammesso soltanto per la vendita con incanto dall’art. 584 c.p.c. (così Cass. 15 settembre 2000, n. 12164).

Il discorso è diverso per le vendite fallimentari.

Qui, ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017).

Lo spirito della norma, volto alla massimizzazione del risultato della vendita, porta gli interpreti a ritenere (secondo noi correttamente) che legittimato a presentare l'offerta migliorativa sia chiunque, e dunque anche colui che non abbia partecipato alla vendita già svoltasi.

La disposizione, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

Presentata ed accolta una offerta migliorativa, a nostro avviso occorre procedere ad un nuovo esperimento di vendita. La conclusione è pacifica nell'esecuzione individuale, dove, secondo Cass. civ., sez. VI, Ord. 13 luglio 2011, n. 15435., (la quale ha fatto propri gli approdi cui era giunta la giurisprudenza sotto la previgente formulazione dell’art. 584) “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati”.

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